Cassazione Civile, Ordinanza n. 15766/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità si era chiuso con decreto di estinzione a seguito dell'inutile spirare del termine di quaranta giorni successivi al deposito della proposta di definizione accelerata. Nel decreto n. 15131/2025 era stata liquidata la compensazione delle spese, ma era stata omessa, sia nella motivazione sia nel dispositivo, la distrazione delle spese in favore del difensore che aveva espressamente dichiarato di esserne antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Con istanza del 9 giugno 2025 il difensore ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, limitatamente all'inserimento dell'inciso relativo alla distrazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, ritenendo che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando sia stata ritualmente richiesta dal difensore antistatario, sia emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non mediante impugnazione ordinaria. Ha quindi disposto l'integrazione della motivazione e del dispositivo del decreto di estinzione con la formula di distrazione in favore del difensore e ha mandato alla Cancelleria per gli adempimenti informatici previsti dall'art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
Il provvedimento di estinzione del giudizio di legittimità costituisce il decreto oggetto della successiva correzione materiale.
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario
La richiesta di distrazione, proposta dal difensore antistatario, deve essere inserita nel provvedimento; la sua omissione è emendabile mediante correzione materiale.
artt. 287 e 288 c.p.c.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali, non i mezzi ordinari di impugnazione.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di Cassazione.
art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
Per i provvedimenti redatti in formato elettronico, la Cancelleria deve formare un documento informatico contenente il testo corretto e il provvedimento di correzione, sottoscrivendolo digitalmente e inserendolo nel fascicolo informatico.
Massime di principio
- Se il difensore abbia chiesto tempestivamente la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario, l'omessa pronuncia del giudice integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, non una omissione da far valere con impugnazione autonoma.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma di istanza accessoria rispetto alla regolazione delle spese; perciò la sua omissione può essere corretta integrando motivazione e dispositivo.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è utilizzabile anche nei confronti dei provvedimenti della Corte di cassazione, in coerenza con le norme sul processo di legittimità e con l'esigenza di ragionevole durata del processo.
- Quando la correzione riguarda un provvedimento telematico, la cancelleria deve curare la formazione del documento informatico corretto e la sua immissione nel fascicolo informatico.
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