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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24120/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado per un reato in materia di stupefacenti e destinatario in appello di una riduzione della pena, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità e determinato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.800 di multa. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 99 c.p., sostenendo che la sentenza non avrebbe dovuto applicare la recidiva. Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice di appello non avesse riconosciuto alle circostanze attenuanti generiche la massima estensione della riduzione di pena. La Corte di cassazione ha rilevato, per il primo motivo, che la questione della recidiva non era stata dedotta nei motivi di appello ed era stata introdotta per la prima volta in sede di legittimità; per il secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, poiché la motivazione sulla comparazione tra circostanze e sulla misura della riduzione per generiche era sufficiente e sorretta dal riferimento alla condotta dell'imputato dopo il fatto, che aveva tentato di darsi alla fuga.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nuovo rispetto all'appello, quindi non proponibile per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, ribadendo che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica; nel caso concreto, il richiamo alla condotta successiva al fatto è stato considerato idoneo a giustificare il mancato riconoscimento della massima riduzione per le attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio di merito.

  • art. 99 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per contestare l'applicazione della recidiva.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità del motivo nuovo proposto per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in modo implicito dalla doglianza sulle circostanze attenuanti generiche e sulla loro massima estensione.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotti per la prima volta motivi non devoluti in appello: la questione nuova è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Nel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee il giudice di merito non deve necessariamente esplicitare in modo analitico le ragioni della scelta tra equivalenza e prevalenza, salvo specifica richiesta supportata da elementi di fatto pertinenti.
  • Le determinazioni sul bilanciamento tra circostanze e sulla misura del riconoscimento delle attenuanti generiche sono espressione di discrezionalità di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o arbitraria.
  • La condotta dell'imputato successiva al fatto, quale il tentativo di fuga, può costituire elemento valutabile negativamente ai fini della concessione o della estensione delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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