Cassazione Civile, Ordinanza n. 33139/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative stipulati per svolgere attività di messi notificatori nell'ambito del servizio di riscossione tributi, affidato in appalto a una società incaricata del recapito. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società appaltatrice, il ripristino del rapporto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, pur in presenza di un progetto generico, non provata la subordinazione. La Corte d'appello, invece, ha dichiarato la conversione ope legis dei rapporti in lavoro subordinato per mancanza di un progetto specifico e ha condannato anche l'ente di riscossione al pagamento dell'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010, ritenendolo obbligato in solido quale committente. In Cassazione l'ente ha proposto due motivi: 1) ha dedotto la violazione della disciplina del lavoro a progetto, sostenendo che la conversione automatica sarebbe possibile solo se, in fatto, risultassero gli estremi della subordinazione; 2) ha censurato la condanna solidale al pagamento dell'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010, sostenendo che la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 riguarderebbe solo i trattamenti retributivi e non un'indennità qualificata come risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel regime ratione temporis applicabile, l'art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 comporta la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando il contratto di collaborazione non contenga l'individuazione del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva subordinazione. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, pur avendo funzione risarcitoria, rientra nell'ampia nozione di crediti di lavoro, comprende una componente strettamente retributiva ed è quindi soggetta alla responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Conseguentemente, l'ente ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 69 D.Lgs. n. 276/2003
Nel testo previgente alla riforma del 2012, la mancanza dell'individuazione del progetto, programma o fase comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza indagine sulla concreta subordinazione.
art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente copre tutto il credito retributivo connesso al rapporto di lavoro; la Corte la estende anche all'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010, valorizzandone la componente retributiva.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
L'indennità ha funzione risarcitoria, ma è trattata come credito di lavoro, con accessori (interessi e rivalutazione) e con applicazione della solidarietà del committente.
art. 429, comma 3, c.p.c.
È richiamato per ribadire che i crediti di lavoro sono intesi in senso ampio, non limitato ai soli crediti strettamente retributivi.
art. 1676 c.c.
È evocato per il confronto con la disciplina della responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore, ritenuta meno ampia della solidarietà ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime del lavoro a progetto anteriore alla riforma del 2012, l'omessa individuazione del progetto, del programma di lavoro o della fase determina la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di accertare in concreto la subordinazione.
- L'automatica conversione opera ex lege dalla data di instaurazione del rapporto e rende irrilevante la deduzione della natura autonoma del rapporto quando manchi il requisito formale essenziale del progetto.
- L'indennità prevista per la cessazione/trasformazione dei rapporti di collaborazione a progetto, pur avendo funzione risarcitoria, costituisce credito di lavoro in senso ampio e può essere soggetta alla solidarietà del committente prevista per gli appalti.
- La responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non si esaurisce nei soli crediti strettamente retributivi, ma può ricomprendere anche accessori e indennità connessi al rapporto quando presentino una componente retributiva inscindibile.
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