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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23397/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che, in riforma della decisione del G.U.P., ha definito il giudizio con concordato riducendo la pena a 2 anni e 2 mesi e multa di euro 5.600 per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990. L'unico motivo dedotto è che la Corte territoriale avrebbe errato nell'applicare le disposizioni relative alla trattazione del concordato in appello (art. 23 e 23-bis decreto legge n. 149/2020, art. 22 disp. att. c.p.p., art. 178 lett. c) c.p.p.), avendo estromesso il procedimento dal ruolo nonostante la richiesta di trattazione orale avanzata dall'imputato il 12 aprile 2023. Si censura la celebrazione della decisione inaudita altera parte, con la conseguente lesione del diritto dell'imputato di intervenire personalmente, raggiungere diverso accordo con il Procuratore generale o rinunciare al concordato per proseguire con le ragioni di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha preliminarmente ricostruito la sequenza: richiesta di trattazione orale il 12/04/2023, istanza di concordato con procura speciale e assenso del Procuratore generale trasmessi il 27/04/2023, decisione della Corte d'appello il 28/04/2023 accogliendo il concordato e trattenendo la causa per la decisione, estromettendo il processo dal ruolo. La Corte di cassazione ha ritenuto che, pur essendo irrituale l'estromissione dal ruolo nonostante la richiesta di trattazione orale, non sussiste una nullità automatica: ai sensi del principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) occorre dimostrare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile derivante dalla violazione. Inoltre è richiamato il principio secondo cui, quando l'imputato conferisce procura speciale al difensore per definire il giudizio con concordato, implicitamente acconsente alla possibile celebrazione dell'udienza camerale in sua assenza e non è necessaria la traduzione o l'audizione personale ove non espressamente richiesta. Nel caso concreto Rusu non aveva chiesto di presenziare personalmente e non ha specificato quale concreto pregiudizio abbia subito dall'omessa celebrazione partecipata; la mera prospettazione ipotetica di una diversa condotta (rinuncia o diversa trattazione del concordato) è insufficiente. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legge n. 149 del 2020, art. 23

    Rilevato nel contesto delle norme che regolano la definizione concordata in appello; la Corte richiama la disciplina ma valuta che la mera violazione formale non comporta nullità senza dimostrazione di pregiudizio apprezzabile.

  • decreto legge n. 149 del 2020, art. 23-bis

    Richiamato insieme all'art. 23; utile a delineare il quadro procedurale della definizione concordata, ma non equipara automaticamente l'omessa partecipazione a nullità se non sussiste pregiudizio concreto.

  • disposizioni di attuazione c.p.p., disposizione 22

    Citata tra le norme procedurali pertinenti alla trattazione e alla definizione del giudizio in appello; la Corte valuta l'irregolarità procedurale alla luce della necessità di pregiudizio apprezzabile per dichiarare nullità.

  • codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Richiamato come riferimento procedurale relativamente alle competenze e formalità dell'appello; la Corte lo considera nel contesto della disciplina del concordato in appello.

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    Citato nella ricostruzione del procedimento di concordato in appello; utilizzato per inquadrare la modalità di definizione della pena in sede di appello.

  • codice di procedura penale, art. 598-bis comma 2

    Richiamato nel passaggio che definisce la regola generale sulla trattazione orale; la Corte osserva che l'estromissione dal ruolo è irrituale rispetto a questa previsione ma non automaticamente causa di nullità senza concreto pregiudizio.

  • codice di procedura penale, art. 177

    Principio della tassatività delle nullità: la Corte applica questo principio per affermare che solo le violazioni sancite a pena di nullità o che abbiano causato un pregiudizio giuridicamente apprezzabile possono determinare l'annullamento della decisione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali: il rigetto del ricorso comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese di cassazione.

Massime di principio

  • La celebrazione inaudita altera parte di una camera di consiglio che definisce un concordato in appello non determina automaticamente la nullità della sentenza: è necessario dimostrare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile ai sensi dell'art. 177 c.p.p.
  • La conferimento di procura speciale al difensore per definire il giudizio con concordato implica, di regola, un consenso implicito alla possibile trattazione in assenza dell'imputato; salvo richiesta espressa di essere sentito, non è obbligatoria la traduzione o l'audizione personale.
  • La mera enunciazione ipotetica di alternative strategiche che l'imputato avrebbe potuto adottare (ritirare il concordato, negoziare condizioni diverse, insistere su motivi di appello) non è sufficiente a dimostrare pregiudizio; occorre specificare in che modo concreto l'omessa partecipazione abbia inciso sulle scelte difensive.
  • Le nullità procedurali sono interpretate restrittivamente: per ottenere l'annullamento è necessario che la violazione sia espressamente sanzionata a pena di nullità o che abbia determinato un danno processuale concreto e valutabile.
  • Se l'imputato desidera essere presente o sentito personalmente in sede di definizione con concordato, deve chiederlo espressamente; la mancanza di tale richiesta indebolisce eventuali censure sulla celebrazione in sua assenza.

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