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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’annullamento: a) della nota del Comune di Napoli prot. n. PG/2020/649713 del 5 ottobre 2020, nella parte in cui ha quantificato in 86.897,12 euro gli oneri da corrispondere ai fini del rilascio del provvedimento di sub-concessione di cui all’istanza prot. n. PG/2007/0008532 del 17 gennaio 2007; b) della nota del Comune di Napoli prot. n. PG/2020/789135 del 26 novembre 2020; c) ove e per quanto lesiva, della nota del Comune di Napoli prot. n. PG/2020/572831 del 3 settembre 2020; d) ove e per quanto lesiva, della nota del Comune di Napoli prot. n. 0586568 del 9 settembre 2020; e) ove e per quanto lesivo, del Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 291 del 3 ottobre 1995, laddove interpretato ovvero interpretabile così come fatto dal Comune di Napoli, in toto e con particolare riferimento agli articoli 270 e 273; f) ove e per quanto lesivo, del Regolamento comunale di Polizia mortuaria del Comune di Napoli approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 21 febbraio 2006, come successivamente modificato e integrato, laddove interpretato ovvero interpretabile così come fatto dal Comune di Napoli, in toto e con particolare riferimento all’articolo 58; g) ove e per quanto lesiva, della delibera di Giunta comunale n. 410 del 12 settembre 2019, recante “Linee Guida circa la portata applicativa dell’art. 58 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali, approvato con delibera consiliare n. 11 del 21 febbraio 2006 (norma transitoria in tema di sub-concessione di suoli e di cappelle, edicole, monumenti funebri)”, in toto e con particolare riferimento al “IV elemento”; h) ove e per quanto lesivi, dei provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti;

Giustizia amministrativa202004843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che quantificava in 86.897,12 euro gli oneri per il rilascio della sub-concessione parziale di una cappella funeraria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (sub-concessionari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la quantificazione degli oneri di sub-concessione, deducendo violazione degli artt. 270-274 del Regolamento comunale di polizia mortuaria del 1995, applicabile mediante il rinvio transitorio dell’art. 58 del regolamento del 2006, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sproporzione e difetto di motivazione. In particolare, hanno sostenuto che il Comune avesse erroneamente applicato come base di calcolo l’intera superficie della cappella originaria, pari a 57,04 mq, anziché la sola porzione oggetto della sub-concessione, pari a 17,36 mq. Hanno inoltre dedotto la violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e buon andamento, nonché del legittimo affidamento, per avere il Comune applicato le tariffe vigenti nel 2020 anziché quelle vigenti al momento della presentazione dell’istanza nel 2007. Il Comune ha chiesto anche la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di una controversia civile sulla validità dell’atto di cessione della cappella; tale istanza è stata contestata dai ricorrenti e dal terzo interveniente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione, ritenendo insussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio amministrativo, avente a oggetto esclusivamente la correttezza dei criteri di calcolo degli oneri, e il giudizio civile relativo alla validità dell’atto di cessione della cappella. Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al terzo, poiché mancava l’elemento formale necessario per riconoscerne la qualità di controinteressato. Nel merito, ha accolto il primo motivo: l’interpretazione comunale, che commisurava l’onere all’intera cappella originaria anche in caso di sub-concessione parziale, annullava la distinzione tra sub-concessione dell’intero manufatto e sub-concessione parziale prevista dagli artt. 270 e 273 del regolamento. Il criterio corretto deve riferirsi alla superficie o porzione di bene effettivamente oggetto della sub-concessione, con applicazione di un onere proporzionato. Ha invece respinto il motivo relativo all’epoca della tariffa applicabile, stabilendo che il riferimento alla tariffa vigente concerne il momento della conclusione del procedimento e del rilascio del titolo, secondo il principio tempus regit actum. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento in parte qua della nota comunale e salvezza degli ulteriori provvedimenti. Le spese sono state compensate per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • artt. 270-274 Regolamento comunale di Polizia mortuaria del 1995

    «qualora un manufatto funebre [...] venga dallo stesso ovvero dagli eredi o aventi causa, alienato ad altro soggetto privato, il Comune consente alla sub-concessione del suolo su cui sorge il manufatto funebre alienato»; «è consentita la sub-concessione parziale di cappelle, edicole, monumenti funebri»

    La disciplina distingue tra sub-concessione dell’intero manufatto e sub-concessione parziale; per quest’ultima l’onere deve essere commisurato alla porzione di suolo o manufatto effettivamente oggetto della sub-concessione.

  • art. 58 Regolamento comunale di Polizia mortuaria del 2006

    La disposizione transitoria rende applicabile la disciplina del regolamento del 1995 alla fattispecie di sub-concessione parziale.

  • art. 1 l. 241/1990

    I criteri di esercizio del potere amministrativo devono essere interpretati e applicati in modo ragionevole e proporzionato.

  • art. 97 Costituzione

    Il principio di buon andamento concorre a escludere interpretazioni regolamentari che producano oneri identici per situazioni oggettivamente diverse.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regolamentare distingue tra sub-concessione dell’intero manufatto e sub-concessione parziale, l’onere economico deve essere commisurato alla superficie o porzione di bene effettivamente oggetto della sub-concessione; non è legittimo utilizzare indistintamente l’intera superficie del manufatto originario.
  • L’interpretazione di una disposizione regolamentare che renda economicamente identiche situazioni caratterizzate da diversa estensione e diverso vantaggio derivante dal titolo è irragionevole e contraria al principio di proporzionalità.
  • Il riferimento alla tariffa “vigente” per la determinazione dell’onere concessorio deve essere inteso, in applicazione del principio tempus regit actum, come riferito alla tariffa vigente al momento della conclusione del procedimento e del rilascio del titolo, non a quella vigente alla presentazione dell’istanza.
  • La controversia amministrativa sulla correttezza dei criteri di quantificazione degli oneri di sub-concessione non deve essere sospesa per la pendenza di una causa civile sulla validità del titolo privatistico di provenienza quando la decisione amministrativa non dipende necessariamente dall’accertamento civile e non pregiudica tale accertamento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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