Cassazione Civile, Ordinanza n. 31320/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Più medici specializzati, formatisi in anni compresi tra il 1979 e il 2003, avevano convenuto le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica. Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande ritenendo prescritto il credito risarcitorio; l'appello era stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie richiamate, del d.lgs. n. 257 del 1991, della L. n. 370 del 1999 e dell'art. 2935 c.c.; sostenevano che l'art. 11 della L. n. 370 del 1999 non avesse adempiuto l'obbligo comunitario in via generale, ma solo eseguito sentenze passate in giudicato, e che l'inadempimento statale fosse perdurato sino al 2007 o comunque fino alla giurisprudenza del 2011, con conseguente diversa decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la tardività dell'impugnazione: l'ordinanza della Corte d'appello ex art. 348-ter c.p.c. era stata comunicata via PEC il 17 febbraio 2021, sicché il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto entro 60 giorni ai sensi dell'art. 325 c.p.c., mentre la notifica è avvenuta il 14 settembre 2021. In ogni caso, la Corte ha osservato che il motivo sarebbe stato comunque inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrario a un orientamento di legittimità ormai consolidato: il diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370 del 1999. La Corte ha escluso che incidessero sulla decorrenza della prescrizione i profili relativi a giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo, e ha affermato che non sussistevano ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia né per ravvisare un contrasto con l'art. 6 CEDU. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato come base dell'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte d'appello.
art. 348-ter c.p.c.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è stata comunicata; da tale comunicazione decorre il termine breve per ricorrere per cassazione.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine di 60 giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
art. 327 c.p.c.
Opera solo in mancanza sia di notificazione sia di comunicazione dell'ordinanza; non nel caso concreto.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazione di legge da parte dei ricorrenti.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato della Corte.
art. 2935 c.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione; la Corte ne ha escluso l'utilità nel caso concreto.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
Considerato il momento decisivo da cui decorre la prescrizione decennale del diritto al risarcimento per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Indicato come disciplina interna di recepimento tardivo e incompleto delle direttive comunitarie.
d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39
Richiamato per ribadire che il nuovo trattamento economico si applica ai soli medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.
art. 4 L. n. 260 del 1958
L'eventuale evocazione di organi statali diversi dalla Presidenza del Consiglio è una mera irregolarità sanabile.
art. 6, par. 1, CEDU
La Corte esclude che la disciplina della prescrizione nel caso concreto violi il diritto di accesso al tribunale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel caso dei medici specializzandi che agiscano per il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione, il termine di prescrizione decennale decorre, per gli aventi diritto rimasti esclusi dall'intervento del legislatore, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370 del 1999.
- Una successiva incertezza giurisprudenziale su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del soggetto passivo non impedisce la decorrenza della prescrizione, se il diritto era già esercitabile e il danneggiato poteva attivarsi anche in via stragiudiziale.
- Ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una questione già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a superare il precedente orientamento.
- La comunicazione telematica dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. fa decorrere il termine breve di 60 giorni per ricorrere in cassazione; in difetto, il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile.
- Il riconoscimento legislativo parziale di una prestazione o indennità in favore di una sola categoria di beneficiari non riapre, di per sé, la decorrenza della prescrizione per gli altri aventi diritto rimasti esclusi, se per costoro risulta già chiara la volontà dello Stato di non emanare ulteriori atti satisfattivi.
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