Ordinanza del 07/06/2018 n. 14782 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Trattazione e decisione - Ricorso in Cassazione- Rinuncia sopravvenuta - Definizione agevolata ex d.l. n. 148 del 2017- Pagamento del doppio del contributo unificato - Esclusione -.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione dopo il deposito di una rinuncia non conforme a tutti i requisiti dell’art. 390 c.p.c., poiché non vistata dall’Avvocatura erariale. La rinuncia, pur non determinando l’estinzione del processo, evidenzia il venir meno dell’interesse al ricorso. In ragione dell’adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148/2017, le spese sono compensate e non viene imposto il pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta.
Inammissibilità del ricorso per cassazione a seguito di rinuncia connessa alla definizione agevolata ex d.l. n. 148/2017; compensazione delle spese ed esclusione del doppio contributo unificato.
Inammissibilità del ricorso per rinuncia sopravvenuta e definizione agevolata
La decisione riguarda un ricorso per cassazione al quale la ricorrente ha rinunciato nelle more del giudizio, in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dal d.l. n. 148 del 2017, cosiddetta “rottamazione cartelle bis”. La Corte esamina gli effetti processuali della rinuncia, la regolamentazione delle spese e l’applicabilità del doppio contributo unificato.
Atto di rinuncia e requisiti dell’art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti stabiliti dall’art. 390, ultimo comma, c.p.c. In particolare, deve essere notificato alle parti costituite oppure comunicato agli avvocati delle stesse, i quali devono apporvi il visto.
Nel caso esaminato, la rinuncia risultava notificata al procuratore/domiciliatario ex lege dell’Agenzia delle entrate, ma non risultava vistata dall’Avvocatura erariale. Mancava quindi uno dei requisiti necessari affinché la rinuncia producesse l’estinzione del processo.
Effetti della rinuncia non conforme
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3876 del 18 febbraio 2010, secondo cui, in assenza delle formalità previste dall’art. 390 c.p.c., la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del processo. Tuttavia, essa dimostra il venir meno dell’interesse della parte alla prosecuzione del ricorso e determina pertanto l’inammissibilità del ricorso stesso.
Di conseguenza, la Corte non dichiara l’estinzione del processo, ma dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Definizione agevolata ex d.l. n. 148/2017
La rinuncia è stata determinata dall’adesione della ricorrente alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148/2017, qualificata nella decisione come “rottamazione cartelle bis”. Tale circostanza viene considerata ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
La Corte richiama, quale precedente, la pronuncia della Sezione sesta-Quinta n. 5497/2017, relativa alla possibilità di compensare le spese quando la rinuncia al ricorso sia conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata.
Spese del giudizio di legittimità
In considerazione della particolare ragione che ha determinato la rinuncia, la Corte dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Non viene quindi posto a carico della ricorrente alcun rimborso delle spese processuali in favore dell’altra parte.
Doppio contributo unificato
La Corte esclude l’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto, comunemente definito “doppio contributo”.
L’esclusione è motivata dal fatto che l’inammissibilità non era originaria, ma sopravvenuta per effetto della rinuncia intervenuta nel corso del giudizio. La decisione richiama, sul punto, l’ordinanza della Sezione sesta-Prima n. 23175 del 12 novembre 2015, che esclude il raddoppio del contributo unificato in presenza di una causa di inammissibilità sopravvenuta.
Dispositivo
La Corte:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
- non impone il pagamento del doppio contributo unificato.
La decisione è stata assunta in Roma il 4 aprile 2018.
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