Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 08/06/2018 n. 15007 - Corte di Cassazione

Ires (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - Agevolazioni ed esenzioni - art.6, comma1 lett.a) del D.P.R. n. 601/73 - Applicabilità alle aziende sanitarie locali - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, stabilendo che l’agevolazione IRPEG riservata agli enti ospedalieri non è applicabile, neppure in via estensiva, alle aziende sanitarie locali istituite dal D.Lgs. n. 502/1992. Le ASL svolgono funzioni ulteriori rispetto all’assistenza ospedaliera e non sono equiparabili agli enti ospedalieri, che hanno conservato una propria autonomia come aziende ospedaliere o presidi ospedalieri. La sentenza d’appello è stata cassata, il ricorso originario della contribuente è stato rigettato e le spese sono state compensate.

Esclusione delle aziende sanitarie locali dalla riduzione alla metà dell’IRPEG prevista per gli enti ospedalieri dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 601/1973.

Esclusione dell’agevolazione IRPEG per le aziende sanitarie locali

La pronuncia riguarda l’applicabilità alle aziende sanitarie locali della riduzione alla metà dell’IRPEG prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, a favore degli enti ospedalieri. La Corte di cassazione ha escluso tale possibilità, ritenendo che le ASL non possano essere equiparate agli enti ospedalieri né mediante interpretazione estensiva della disposizione agevolativa.

Origine della controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva accolto l’appello della contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso del 50 per cento dell’IRPEG versata per gli anni 2002 e 2003.

Il giudice d’appello aveva ritenuto sussistente un continuum giuridico e sostanziale tra gli enti ospedalieri espressamente contemplati dall’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 e le aziende sanitarie locali, ammettendo quindi l’applicazione della riduzione d’imposta.

Motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l’agevolazione fosse applicabile esclusivamente ai soggetti individuati dalla norma.

Secondo l’Agenzia, le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere estese alle ASL, anche perché queste ultime perseguono una pluralità di finalità e svolgono funzioni ulteriori rispetto alla sola cura degli ammalati e all’assistenza ospedaliera.

La contribuente si è costituita in giudizio depositando controricorso e memoria illustrativa.

Quadro normativo e natura dell’agevolazione

L’art. 6, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 601/1973 prevede la riduzione alla metà dell’IRPEG per gli enti ospedalieri. La Corte qualifica tale beneficio come agevolazione di carattere soggettivo, riferita quindi alla specifica natura e qualificazione dell’ente beneficiario.

Proprio in ragione della sua natura soggettiva e del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, la disposizione non può essere applicata a soggetti diversi da quelli espressamente individuati, salvo che ricorra un’equiparazione giuridica prevista dal quadro normativo di riferimento.

Differenza tra enti ospedalieri e aziende sanitarie locali

La Corte ha richiamato il principio già affermato dalla propria giurisprudenza, secondo cui l’agevolazione non è applicabile alle aziende sanitarie locali costituite per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Le ASL non possono essere equiparate agli enti ospedalieri per le seguenti ragioni:

  • sono state assegnatarie, oltre che dell’assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse rispetto a quelle originariamente svolte dagli enti ospedalieri;
  • il sistema normativo successivo alla riforma sanitaria ha mantenuto una distinta autonomia degli enti ospedalieri;
  • gli enti ospedalieri preesistenti hanno proseguito la propria attività in forma di aziende ospedaliere oppure come presidi ospedalieri inseriti nell’ambito delle ASL;
  • la diversa struttura organizzativa e funzionale impedisce di considerare le ASL come una mera continuazione degli enti ospedalieri ai fini dell’agevolazione tributaria.

La Corte ha pertanto escluso non solo un’applicazione diretta, ma anche un’estensione interpretativa del beneficio fiscale alle ASL.

Orientamento giurisprudenziale richiamato

La decisione si conforma a precedenti della Corte di cassazione, tra cui:

  • Cass. n. 1687 del 29 gennaio 2016;
  • Cass. n. 208 del 9 gennaio 2014;
  • Cass. n. 20249 del 4 settembre 2013.

Tali pronunce hanno affermato che la riduzione alla metà dell’IRPEG prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 601/1973 per gli enti ospedalieri non può essere riconosciuta alle ASL istituite dal D.Lgs. n. 502/1992, in assenza di una loro equiparazione normativa agli enti destinatari dell’agevolazione.

Decisione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

La decisione finale è stata la seguente:

  • accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate;
  • cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale;
  • rigetto del ricorso originario della contribuente volto a ottenere il rimborso del 50 per cento dell’IRPEG versata per gli anni 2002 e 2003;
  • compensazione delle spese dell’intero giudizio.

La compensazione delle spese è stata motivata dal fatto che il principio giurisprudenziale relativo alla questione controversa si era affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

Data della decisione

La decisione è stata assunta a Roma nell’adunanza camerale del 17 maggio 2018.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.