Circolare numero 05 del 16-02-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative di applicazione del D.L. 18 gennaio 1996, n. 22 in materia di regolarizzazione degli stranieri extra-UE e dei relativi rapporti di lavoro. Vengono distinti: la regolarizzazione per offerta di lavoro, con domanda entro il 31 marzo 1996 e versamenti anticipati di contributi a carico del datore di lavoro o del lavoratore; la sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari pregressi ex art. 12, comma 10, con effetti estintivi e termine al 17 maggio 1996; e la proroga al 31 marzo 1996 della regolarizzazione previdenziale ex art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995, con pagamento dei contributi dovuti maggiorati del 5% annuo. Sono inoltre fornite istruzioni operative sui versamenti ENPALS e sono riportati i modelli di dichiarazione da utilizzare.
Regolarizzazione del soggiorno e dei rapporti di lavoro di cittadini extra-UE e sanatoria contributiva ENPALS
Regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli extra-UE e sanatoria contributiva ENPALS
La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.L. 18 gennaio 1996, n. 22 in materia di immigrazione e regolarizzazione del lavoro dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Il documento distingue tre ambiti principali: la regolarizzazione per offerta di lavoro, la sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari pregressi e la proroga della regolarizzazione contributiva prevista dalla legge n. 335/1995, con specifiche indicazioni operative per i versamenti all'ENPALS.
Quadro normativo e finalità della circolare
Il D.L. n. 22/1996, che ha reiterato con modificazioni il D.L. n. 489/1995 decaduto, disciplina la regolarizzazione del soggiorno e dei rapporti di lavoro in Italia dei cittadini extra-UE. La circolare richiama inoltre la precedente circolare ministeriale n. 150/1995, chiarendo che le dichiarazioni di impegno all'assunzione possono riguardare anche apprendistato, contratti di formazione e lavoro e contratti part-time, purché nel rispetto della disciplina specifica di ciascun istituto. Per i rapporti a tempo parziale è richiesto che la durata oraria settimanale complessiva non sia inferiore a 20 ore medie settimanali.
Regolarizzazione per offerta di lavoro: soggetti e termini
L'art. 12 del decreto consente ai lavoratori extra-UE presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995 di chiedere entro il 31 marzo 1996 alla questura competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La circolare individua tre fattispecie:
- stranieri presenti in Italia al 19 novembre 1995, muniti di passaporto o documento equipollente, per i quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta di immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato non inferiore a sei mesi, o per lavoro stagionale;
- stranieri presenti in Italia al 19 novembre 1995, muniti di passaporto o documento equipollente, che dichiarino di svolgere prestazioni di lavoro subordinato continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia;
- stranieri che dichiarino un rapporto di lavoro subordinato in atto al 19 novembre 1995 ma non più sussistente alla data della dichiarazione, purché il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nei dodici mesi precedenti.
Versamenti anticipati a carico del datore di lavoro
Per le assunzioni regolarizzate ai sensi del comma 6 dell'art. 12, il datore di lavoro deve versare entro il 31 marzo 1996 all'istituto previdenziale, previa comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro competente, un anticipo contributivo pari a sei mesi di contributi nel caso di assunzione a tempo indeterminato, oppure a quattro mesi in caso di assunzione a tempo determinato. La circolare precisa che l'importo va calcolato secondo la normativa vigente in materia contributiva, considerando, ove necessario, i minimali di retribuzione giornaliera e le agevolazioni previste per specifiche tipologie contrattuali, come i contratti di formazione e lavoro. L'importo comprende anche la quota a carico del lavoratore.
Il versamento deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale da ritirarsi presso gli uffici ENPALS, sul conto n. 8029, indicando:
- la matricola dell'impresa;
- il codice causale "028", relativo al versamento anticipato contributi ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.L. n. 22/1996.
L'impresa deve inoltre trasmettere all'ufficio ENPALS competente una dichiarazione con i dati anagrafici dell'impresa, i dati e l'indirizzo di ciascun lavoratore extra-comunitario, l'indicazione del tipo di contratto, la qualifica, la data di inizio dell'impiego, la data di cessazione in caso di tempo determinato e la retribuzione. Deve essere allegata copia della ricevuta di versamento. La circolare rinvia a successivi chiarimenti per le modalità di recupero delle somme anticipate.
Versamenti anticipati a carico del lavoratore
Per i lavoratori che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto al 19 novembre 1995, il comma 7 prevede il versamento, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento e comunque entro il 31 marzo 1996, di una somma pari a quattro mesi di contributi per la quota a proprio carico. Anche questo importo va determinato nel rispetto della normativa previdenziale vigente.
Il versamento avviene tramite bollettino di c/c postale n. 8029; sul retro, a cura della sede ENPALS competente, devono essere riportati i dati anagrafici e l'indirizzo del lavoratore e il codice causale "029", relativo al versamento anticipato delle quote a carico del lavoratore extra-comunitario ai sensi dell'art. 12, comma 7.
Il lavoratore deve presentare una dichiarazione con:
- i propri dati anagrafici e l'indirizzo;
- i dati anagrafici dell'impresa presso cui ha lavorato;
- la qualifica rivestita;
- il periodo di impiego, da cui risulti chiaramente l'esistenza del rapporto al 19 novembre 1995; per i rapporti non continuativi deve risultare un rapporto con la stessa impresa per almeno quattro mesi nei dodici mesi precedenti;
- la retribuzione percepita.
Alla dichiarazione va allegata la copia della ricevuta di versamento. Gli uffici sono invitati a prestare particolare attenzione a tutte le dichiarazioni presentate da datori di lavoro e lavoratori.
Regolarizzazione dei rapporti irregolari pregressi e effetti della sanatoria
L'art. 12, comma 10, stabilisce che i datori di lavoro che regolarizzano secondo le disposizioni del decreto i rapporti di lavoro irregolari pregressi non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro commesse in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. Inoltre, entro il 17 maggio 1996, possono sanare la posizione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali versando contributi e premi dovuti con maggiorazione del 5% annuo.
La circolare chiarisce che questa sanatoria è connessa alla regolarizzazione per offerta di lavoro da effettuarsi entro il 31 marzo 1996; pertanto i rapporti di lavoro irregolari regolarizzabili non possono essere successivi al 31 marzo 1996. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e premi, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso con le violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento dei contributi e premi, compresi quelli di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 1124/1965.
Proroga della sanatoria previdenziale ex art. 3, comma 13, L. n. 335/1995
La circolare comunica la proroga al 31 marzo 1996 del termine per la regolarizzazione prevista dall'art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995, richiamando la precedente circolare n. 35 del 6 ottobre 1995. I datori di lavoro interessati devono quindi, entro tale data, denunciare la posizione debitoria nei confronti dell'ENPALS e versare in unica soluzione i contributi dovuti maggiorati del 5% annuo, in sostituzione delle somme aggiuntive ordinarie.
Il calcolo va effettuato considerando il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria del versamento e la data del pagamento effettivo. La regolarizzazione deve avvenire tassativamente entro il 31 marzo 1996, pena decadenza dai benefici.
La sanatoria può riguardare i periodi contributivi non prescritti e i rapporti di lavoro pregressi o in atto al 17 agosto 1995 denunciati per la prima volta e riferiti a lavoratori extra-comunitari in regola con le norme sul permesso di soggiorno. Sono esclusi i rapporti instaurati dopo il 17 agosto 1995 e le partite contributive già oggetto di accertamenti ispettivi.
Modelli e allegati operativi
La circolare riporta in allegato i modelli di domanda e di dichiarazione da utilizzare per le varie ipotesi:
- domanda di regolarizzazione del debito per contributi e somma aggiuntiva ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 12;
- dichiarazione dell'impresa per la regolarizzazione per offerta di lavoro e per il versamento a carico del datore di lavoro;
- dichiarazione del lavoratore per il versamento delle somme a suo carico.
I modelli richiedono, tra l'altro, l'indicazione delle matricole ENPALS, INPS e INAIL, del periodo oggetto di sanatoria, dell'importo del debito per contributi, della somma aggiuntiva ridotta e del debito totale, nonché la firma del legale rappresentante o del dichiarante e l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle denunce contributive relative ai periodi sanati.
Punti principali
Regolarizzazione per offerta di lavoro
L'art. 12 del D.L. n. 22/1996 consente ai lavoratori extra-UE presenti in Italia il 19 novembre 1995 di chiedere entro il 31 marzo 1996 il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in presenza di specifiche condizioni: offerta di assunzione regolare, rapporto di lavoro subordinato continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti, oppure dichiarazione di un rapporto di lavoro subordinato già in essere al 19 novembre 1995, anche se non più attuale, purché durato almeno quattro mesi nei dodici mesi precedenti presso lo stesso datore di lavoro.
Versamenti anticipati a carico del datore di lavoro
Per le assunzioni regolarizzate ai sensi del comma 6, il datore di lavoro deve versare entro il 31 marzo 1996 un anticipo contributivo pari a sei mesi in caso di contratto a tempo indeterminato o a quattro mesi in caso di contratto a tempo determinato. L'importo va calcolato secondo la normativa vigente, tenendo conto di minimali retributivi e agevolazioni eventualmente applicabili, e comprende anche la quota a carico del lavoratore. Il versamento avviene con bollettino di c/c postale n. 8029, indicando la matricola dell'impresa e il codice causale "028"; deve inoltre essere inviata all'ENPALS competente una dichiarazione con i dati dell'impresa e dei lavoratori e copia della ricevuta di versamento.
Versamenti anticipati a carico del lavoratore
I lavoratori che dichiarano un rapporto di lavoro subordinato in atto al 19 novembre 1995 devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento ed entro il 31 marzo 1996, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico. Il pagamento si effettua sul c/c postale n. 8029, con codice causale "029"; la sede ENPALS provvede a indicare sul retro i dati anagrafici e l'indirizzo del lavoratore. Il lavoratore deve allegare una dichiarazione con i dati propri, quelli dell'impresa, la qualifica, il periodo di lavoro che dimostri l'esistenza del rapporto al 19 novembre 1995 e la retribuzione percepita, oltre alla ricevuta del versamento.
Sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari pregressi ex art. 12, comma 10
La regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari pregressi comporta la non punibilità del datore di lavoro per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro commesse in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. Se effettuata entro il 17 maggio 1996, consente anche di sanare la posizione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali mediante pagamento dei contributi e premi dovuti, maggiorati del 5% annuo. La circolare precisa che i rapporti regolarizzabili non possono essere posteriori al 31 marzo 1996, in quanto la sanatoria è collegata alla regolarizzazione per offerta di lavoro. La regolarizzazione estingue anche reati e obbligazioni per sanzioni amministrative e oneri accessori connessi a collocamento, contribuzione e premi assicurativi.
Proroga della regolarizzazione contributiva ex art. 3, comma 13, L. n. 335/1995
Il termine per la regolarizzazione previsto dall'art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995 è prorogato al 31 marzo 1996. I datori di lavoro interessati devono denunciare entro tale data la propria posizione debitoria verso l'ENPALS e versare in unica soluzione i contributi dovuti, aumentati del 5% annuo invece delle ordinarie somme aggiuntive. La sanatoria riguarda periodi contributivi non prescritti e rapporti di lavoro pregressi o in atto al 17 agosto 1995, denunciati per la prima volta e relativi a lavoratori extra-comunitari in regola con il permesso di soggiorno; restano esclusi i rapporti instaurati dopo il 17 agosto 1995 e le partite già oggetto di accertamenti ispettivi.
Istruzioni operative e modelli allegati
La circolare disciplina le modalità pratiche di compilazione e invio delle dichiarazioni e dei versamenti per il datore di lavoro e per il lavoratore, richiamando l'uso del bollettino postale e dei codici causali specifici. Sono inoltre allegati i modelli di domanda per la regolarizzazione del debito contributivo ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 12, e i modelli di dichiarazione relativi al versamento a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con l'invito agli uffici a tenere in particolare evidenza tutte le dichiarazioni presentate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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