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Sentenza

Sentenza n. 1135/2026 - Latina, Sezione 1

Giustizia amministrativa201900729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire richiesto nel 2015 per interventi di ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso ai sensi della disciplina regionale del Piano Casa; erano inoltre contestati il preavviso di diniego, il silenzio sull’istanza di accesso alla relazione di sopralluogo e il ritardo nella conclusione del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto nel 2015 un permesso di costruire ai sensi della l.r. Lazio n. 21/2009 per interventi sull’immobile di sua proprietà, comprendenti cambio d’uso da non residenziale a residenziale, ampliamento, fusione e frazionamento. Il Comune ha negato il titolo nel 2019 sulla base di un sopralluogo che aveva rilevato difformità tra lo stato dei luoghi, i titoli edilizi originari e gli elaborati presentati: le unità risultavano già adibite a residenza, gli spazi interni erano stati modificati e vi erano aperture al terzo piano non rappresentate nei titoli, mentre lo stato attuale corrispondeva a quello post operam del progetto. La società ha dedotto: (1) violazione delle norme sull’accesso e illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di ostensione della relazione di sopralluogo; (2) violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. in relazione al diniego di accesso; (3) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del giusto procedimento, perché il preavviso e il diniego sarebbero stati notificati al tecnico incaricato, ma non al legale rappresentante, senza delega o domicilio eletto; (4) carenza di istruttoria e motivazione; (5) violazione degli artt. 2 e 3 della l.r. Lazio n. 21/2009, sostenendo che il cambio d’uso già intervenuto non impedisse l’applicazione del Piano Casa e che il ritardo di oltre quattro anni avesse precluso la possibilità di correggere gli elaborati, con conseguente richiesta di risarcimento del danno da ritardo.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La domanda di accesso e le censure relative al silenzio-rigetto sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché il Comune ha depositato in giudizio la relazione di sopralluogo; le spese della fase di accesso sono state compensate. La doglianza sulla mancata notifica del diniego al legale rappresentante è stata respinta: la tempestiva impugnazione ha consentito la tutela e gli eventuali vizi di notificazione incidono sui termini d’impugnazione, non sulla legittimità dell’atto. La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di diniego è stata ritenuta inidonea a determinare l’annullamento, essendo il diniego vincolato e applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La dedotta carenza istruttoria e motivazionale è stata respinta perché formulata in modo generico e assertivo; inoltre, il potere esercitato era vincolato, non discrezionale. È stata respinta anche la censura sostanziale: il Piano Casa regionale presupponeva la legittima preesistenza dell’edificio e l’acquisizione preventiva del titolo abilitativo e non poteva essere utilizzato per sanare opere già realizzate senza titolo. Accertata la corrispondenza dello stato dei luoghi con il progetto post operam e la presenza di difformità rispetto ai titoli edilizi, il Comune non poteva rilasciare il permesso richiesto come forma di regolarizzazione postuma. La domanda di risarcimento del danno da ritardo è stata respinta perché il ristoro presuppone la prova della spettanza del bene della vita, che nel caso concreto mancava. La società è stata condannata alle spese di lite in favore del Comune per euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Quanto, invece, alla dedotta mancata notifica del preavviso di diniego, la questione è assorbita dalla natura vincolata del diniego (come meglio si dirà), con conseguente applicazione della disposizione dettata dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità in presenza dei cd vizi non invalidanti, in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “le eventuali deviazioni dal corretto paradigma procedimentale […] degradano ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a vizi non invalidanti la determinazione conclusiva. Ciò in particolare con riguardo alla mancata previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10bis della medesima legge generale sul procedimento amministrativo, a fronte del carattere vincolato del provvedimento impugnato”

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità del provvedimento quando questo abbia carattere vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • artt. 2 e 3-ter l.r. Lazio n. 21/2009

    L’art. 2 della L.R. n. 21/2009, infatti, chiaramente prevede(va) che “Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 4, e 5 per i quali, alla data del 31 dicembre 2013 sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni: a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio; b) siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria (…)”.

    La disciplina del Piano Casa si applica agli edifici legittimamente realizzati o muniti di titolo, e non consente di regolarizzare mediante il permesso richiesto interventi già eseguiti senza titolo; il cambio di destinazione d’uso previsto dall’art. 3-ter richiede inoltre la previa acquisizione del titolo abilitativo.

  • art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990

    La ricorrenza del danno da ritardo risarcibile postula il verificarsi di una lesione alla sfera giuridica del soggetto connessa alla violazione delle regole procedimentali, presupponendo pur sempre la lesione di un bene giuridicamente protetto diverso rispetto al mero trascorrere del tempo, ponendosi il fattore temporale quale mero nesso causale tra fatto e lesione. Ad essere tutelato tramite questa figura di illecito dell’amministrazione non è l’interesse formale-strumentale al rispetto dei termini del procedimento amministrativo, ma l’interesse sostanziale-finale, vale a dire al bene della vita

    Il danno da ritardo è risarcibile solo se il ritardo ha leso un interesse sostanziale al bene della vita spettante al privato; il mero superamento dei termini procedimentali non è sufficiente.

Massime di principio

  • La disciplina regionale del Piano Casa, quando subordinata alla legittima preesistenza dell’edificio e alla previa acquisizione del titolo abilitativo, non può essere invocata per ottenere una sanatoria postuma di opere già realizzate senza titolo, anche se tali opere avrebbero potuto essere assentite in base alla disciplina derogatoria.
  • Quando il diniego edilizio è vincolato perché mancano i presupposti legislativi per il rilascio del titolo, la mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Il danno da ritardo richiede la prova della lesione dell’interesse sostanziale al bene della vita e della spettanza di quest’ultimo; il solo superamento del termine di conclusione del procedimento non fonda il risarcimento.
  • Gli eventuali vizi di notificazione del provvedimento non ne determinano, di per sé, l’illegittimità, ma possono incidere sulla decorrenza del termine per impugnarlo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAccesso documentaleDanno da ritardo
RamiEdiliziaResponsabilità della pubblica amministrazioneAccesso e trasparenza
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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