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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00966/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato aveva proposto reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, ma il tribunale di sorveglianza lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di motivi. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge con riferimento agli artt. 666 e 678 c.p.p., sostenendo che il reclamo non sarebbe equiparabile a un'impugnazione e non richiederebbe quindi motivi; in subordine, affermava che il reclamo era stato presentato personalmente dal condannato, con riserva al difensore del deposito dei motivi, che non sarebbero stati depositati per mancanza di procura speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sorveglianza, osservando che il reclamo ha natura impugnatoria e carattere devolutivo, sicché deve essere sorretto da specifici motivi di doglianza riferiti all'oggetto del primo giudizio; la mancanza di motivi rende dunque inammissibile il reclamo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in materia di rimedio risarcitorio è trattato come procedimento impugnatorio a devoluzione vincolata, con divieto di introdurre questioni nuove non dedotte nel reclamo al magistrato di sorveglianza.

  • art. 666 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la tesi difensiva e ribadisce la necessità di motivi specifici nel reclamo in sede di sorveglianza.

  • art. 678 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente, ma non vale a escludere la natura impugnatoria del reclamo e l'onere di motivazione.

  • art. 581 lett. d) c.p.p.

    La mancanza dei motivi integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 591, comma primo, lett. c) c.p.p.

    L'assenza dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso/reclamo.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Viene richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha natura impugnatoria e, per il suo carattere devolutivo, deve contenere motivi specifici riferiti alle questioni già dedotte nel primo giudizio.
  • La mancanza di motivi del reclamo o del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Nel giudizio di cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, non possono essere introdotte questioni nuove non devolute con il reclamo originario.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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