Cassazione Penale, Ordinanza n. 20289/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per evasione. Ha dedotto, in primo luogo, il vizio di motivazione e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la violazione fosse episodica e occasionale, che il fatto fosse spazialmente e temporalmente delimitato, che vi fosse stato un comportamento successivo sintomatico di resipiscenza e che il dolo fosse di scarso gradiente, perché l'allontanamento sarebbe stato finalizzato a un immediato rientro presso l'abitazione. In secondo luogo, ha contestato la mancata esclusione della recidiva, lamentando che la Corte territoriale non avesse spiegato in che modo la condotta fosse espressiva di maggiore riprovevolezza e pericolosità, soprattutto alla luce delle concrete circostanze e delle motivazioni sottese all'illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi riproponevano censure già esaminate e logicamente respinte dalla Corte d'appello: quanto alla particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza di legittimità la limita a ipotesi minimali, diverse da quella oggetto di giudizio; quanto alla recidiva, l'imputato era recidivo reiterato infraquinquennale e la condotta denotava indifferenza ai richiami della legge, con conseguente rafforzamento della pericolosità sociale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo a ipotesi minimali e non a una condotta di evasione che, per modalità concrete, esuli da tali casi.
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata infraquinquennale può essere valorizzata come indice di maggiore pericolosità sociale e di indifferenza ai richiami della legge, giustificando il mantenimento dell'aggravamento.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non è configurabile in presenza di condotte che, per modalità, intensità offensiva e concretezza della violazione, non si riducano a episodi minimali o bagatellari; in materia di evasione, il mero carattere occasionale o la limitata distanza spaziale non bastano di per sé.
- La valutazione sull'art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo della concreta offensività del fatto e non può fondarsi su elementi isolati come l'asserita intenzione di rientro o l'ammissione dell'addebito in sede procedimentale.
- La recidiva può essere mantenuta quando la condotta successiva al precedente reato mostri persistenza nell'illecito e rafforzamento della pericolosità sociale; il giudice deve dare conto del collegamento tra la nuova condotta e tale indice di maggiore riprovevolezza.
- Quando il ricorso si limita a reiterare censure già specificamente e logicamente disattese dal giudice di merito, senza individuare reali vizi della motivazione, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile.
Come è indicizzato
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