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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04595/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla maggiore ICI per l'anno d'imposta 2009, emessa su ruolo reso esecutivo il 19 novembre 2018. Il ricorso era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione delle norme costituzionali e processuali sull'obbligo di motivazione e per omessa pronuncia su eccezioni formulate in appello; 2) violazione delle norme sul rito tributario per la mancata celebrazione della pubblica udienza, nonostante apposita istanza; 3) violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, perché i giudici di merito avrebbero rigettato l'appello facendo leva su una sentenza ancora sub iudice e riferita ad altra annualità; 4) violazione dell'art. 1, comma 163, della l. n. 296/2006, per mancato rispetto del termine triennale di decadenza dalla definitività dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo sulla trattazione in pubblica udienza, ritenendo legittima la trattazione scritta nel periodo emergenziale ex art. 27 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, e ha accolto il primo motivo, ravvisando una motivazione meramente apparente e quindi la nullità della sentenza. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice di rinvio dovrà inoltre verificare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso introduttivo alla luce dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, accertando se la cartella sia il primo atto impositivo oppure se sia stata preceduta da altro atto non impugnato o coperto da giudicato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente integra nullità deducibile come error in procedendo; i motivi di violazione di legge restano assorbiti se la sentenza è cassata per nullità della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve essere effettiva e idonea a rendere comprensibile la decisione; la motivazione meramente apparente viola il precetto costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro assenza o apparenza determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo comprensibile e coerente.

  • art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel periodo emergenziale la trattazione scritta può sostituire la pubblica udienza anche se richiesta dalla parte, se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina speciale.

  • art. 27 d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020

    Nel periodo emergenziale la trattazione scritta è legittima e la richiesta di udienza pubblica non impone di per sé la celebrazione dell'udienza, specie in presenza di carenze organizzative dell'ufficio.

  • art. 8 d.lgs. n. 504 del 1992

    La Corte non si è pronunciata nel merito perché il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1, comma 163, l. n. 296 del 2006

    La Corte non si è pronunciata nel merito perché il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri; la mancata notificazione di atti precedenti autonomamente impugnabili consente l'impugnazione unitamente all'atto successivo.

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente quando il giudice enuncia conclusioni non intelligibili o non spiega le ragioni fattuali e giuridiche della decisione; in tal caso la sentenza è nulla per violazione dell'obbligo di motivazione.
  • Nel processo tributario, una decisione relativa a un'annualità non può essere automaticamente estesa ad altra annualità se non è dimostrata la permanenza degli stessi elementi fattuali rilevanti; l'efficacia del precedente è limitata agli elementi tendenzialmente permanenti della fattispecie.
  • La richiesta di pubblica udienza non determina, nel periodo emergenziale disciplinato dall'art. 27 d.l. n. 137/2020, un diritto assoluto alla trattazione orale, essendo legittima la trattazione scritta nei casi previsti dalla disciplina speciale.
  • Quando la cassazione avviene per nullità della motivazione, i motivi che investono il merito o altre violazioni di legge possono restare assorbiti.
  • Nel giudizio d'impugnazione di una cartella di pagamento, il giudice deve verificare in via preliminare se essa sia il primo atto impositivo o se segua altri atti autonomamente impugnabili non contestati, perché ciò incide sull'ammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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