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Ordinanza

Ordinanza n. 543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 361/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia Romagna che aveva respinto la domanda cautelare contro il decreto della Questura di Ravenna dichiarativo dell’irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Emilia Romagna, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il decreto della Questura di Ravenna del 26 maggio 2025. Con tale decreto era stata dichiarata irricevibile l’istanza presentata da un cittadino tunisino, entrato in Italia con visto d’ingresso nel 2024, per ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il nulla osta all’ingresso era stato revocato perché il ricorrente e il datore di lavoro non erano comparsi per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente contestava, in sede cautelare, il diniego di tutela già pronunciato dal TAR; dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare e confermato, in sostanza, la valutazione del TAR. La revoca del nulla osta all’ingresso, rimasta inoppugnata, impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. In assenza di un nulla osta all’ingresso valido, non sussistono i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto. Il Ministero dell’interno non si è costituito, sicché non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca non impugnata del nulla osta all’ingresso impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone l’esistenza di un nulla osta valido.
  • In assenza di un nulla osta all’ingresso, l’amministrazione non può rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Nell’appello cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il titolo richiesto risulta privo di un presupposto giuridico indispensabile, costituito nella fattispecie dal nulla osta all’ingresso non revocato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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