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Sentenza

Sentenza n. 3028/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Centro Diagnostico Vesuviano S.r.l.” il 2/11/2023, per l’annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0131728 del 03.07.2023, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2020 per RTU”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0117111 del 13.06.2023 avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2020 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”.

Giustizia amministrativa202300757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione sulla regressione tariffaria unica per l’anno 2020 e successivi atti di chiusura e recupero delle somme ritenute dovute

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di un laboratorio di analisi accreditato con il SSN, ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha determinato, per l’anno 2020, gli importi liquidabili e non liquidabili relativi alle prestazioni rese, nonché, con motivi aggiunti, la nota di chiusura del procedimento amministrativo volto al recupero delle somme considerate dovute in applicazione della regressione tariffaria. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la mancata notifica a eventuali controinteressati, l’accettazione della clausola di salvaguardia, la mancata impugnazione di una successiva delibera ricognitiva e l’infondatezza nel merito. La ricorrente, nelle more, ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui le controversie sulla regressione tariffaria, quando riguardano esclusivamente la debenza dei corrispettivi e le modalità di calcolo o recupero delle somme, appartengono alla giurisdizione ordinaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha distinto le controversie sulla programmazione sanitaria, sulla determinazione dei tetti di spesa, sulla capacità operativa massima e sulla ripartizione delle risorse, che coinvolgono l’esercizio di poteri autoritativi e rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa, dalle controversie relative alla concreta applicazione della regressione tariffaria. Nel caso esaminato, le censure riguardavano esclusivamente il come e il quando della regressione, non gli atti generali e presupposti di programmazione né i criteri autoritativi di determinazione dei tetti. Gli atti impugnati, compresi quelli diretti al recupero delle somme, sono stati qualificati come atti paritetici o privatistici, riconducibili all’attuazione del rapporto contrattuale e all’accertamento di un credito pecuniario. Il giudice ordinario può quindi accertare direttamente le singole voci costitutive del credito. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione della sopravvenuta consolidazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    «quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi»

    Nell’ambito delle controversie relative a concessioni di pubblico servizio, le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi appartengono al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non implicano il sindacato sull’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell’udienza straordinaria di smaltimento con modalità da remoto.

Massime di principio

  • Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate relative alla regressione tariffaria appartengono alla giurisdizione ordinaria quando hanno per oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i tempi di applicazione o il recupero delle somme, senza contestare l’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria.
  • La giurisdizione amministrativa permane, invece, per le controversie che investono la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima, la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali o altri atti di programmazione sanitaria, poiché tali questioni riguardano l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali dell’amministrazione.
  • Gli atti con cui l’azienda sanitaria procede al recupero di somme ritenute dovute in applicazione della regressione tariffaria, quando si fondano su un rapporto contrattuale e mirano esclusivamente alla riscossione di un credito pecuniario, sono atti privatistici o paritetici e non espressione di potere amministrativo.
  • Nel giudizio relativo a corrispettivi sanitari, il giudice ordinario può conoscere direttamente delle singole voci costitutive del credito e valutare l’effettiva debenza delle somme, prendendo gli atti amministrativi presupposti relativi ai tetti di spesa come meri fatti, senza doverne sindacare la legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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