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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25687/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata nei gradi di merito per furto e resistenza a pubblico ufficiale è dunque rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione di primo grado, li aveva riconosciuti responsabili di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che difettasse un valido atto di querela perché presentato dall'utilizzatore dell'autovettura sottratta e non dalla società di leasing, indicata come effettiva proprietaria del veicolo. Il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che la querela può essere proposta anche dal titolare della detenzione qualificata del bene; il secondo motivo è stato considerato indeducibile perché la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio, ipotesi non ravvisata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l'asserita mancanza di un valido atto di querela; la Corte ha però ribadito che la querela è validamente proposta anche dal titolare della detenzione qualificata del bene sottratto.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito, ma il dispositivo di inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • La querela per un fatto lesivo del patrimonio può essere validamente proposta anche dal soggetto che abbia la detenzione qualificata del bene, non solo dal proprietario formale.
  • Le doglianze relative alla valutazione comparativa tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti non sono, di regola, sindacabili in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Il giudizio sulla prevalenza, equivalenza o recessività delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti appartiene al merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale radicale.
  • Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o deducibili solo in modo inammissibile, il ricorso viene dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese e sulla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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