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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05426/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso avverso la sentenza d'appello di Firenze, la quale lo aveva condannato per omesso versamento IVA. Sosteneva che l'ordinanza di legittimità fosse affetta da errore di fatto: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto generico il motivo di ricorso con cui si chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000, mentre la doglianza sarebbe stata, secondo la difesa, compiutamente articolata. In sostanza, il ricorrente lamentava che la Cassazione avesse mal percepito il contenuto del motivo difensivo e non avesse considerato adeguatamente la tesi dell'inesigibilità della condotta per crisi di liquidità non imputabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha escluso che vi fosse un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., osservando che la precedente ordinanza aveva correttamente esaminato i profili dedotti, compresi quelli relativi al dolo eventuale e alla causa di non punibilità invocata. La decisione impugnata conteneva, secondo la Corte, una valutazione giuridica e non una mera svista percettiva; inoltre, la censura difensiva risultava aspecifica perché non confrontava adeguatamente i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    il rimedio straordinario è esperibile solo per un errore percettivo della Corte di cassazione, derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, e non quando la decisione impugnata abbia contenuto valutativo o giuridico.

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per omesso versamento IVA.

  • art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    crisi non transitoria di liquidità... dovuta alla inesigibilità dei crediti... o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

    causa di non punibilità richiamata dalla difesa; la Corte rileva che la precedente decisione aveva già escluso la sua applicabilità e che il ricorso straordinario non dimostrava alcun errore di percezione sul punto.

  • d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    richiamato come intervento normativo sopravvenuto che, secondo la Corte, non incideva sulla conclusione raggiunta nella decisione impugnata.

  • art. 625-bis, comma 4, c.p.p.

    senza formalità di procedura

    in caso di ricorso straordinario proposto fuori dai casi consentiti, il procedimento può essere definito de plano, senza fissare udienza.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo quando la decisione di legittimità sia fondata su una svista percettiva o su un equivoco nella lettura degli atti, tale da alterare il processo decisionale; non è invece deducibile per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito.
  • Non integra errore di fatto la doglianza che, sotto la veste della svista percettiva, mira in realtà a criticare la valutazione della Corte sulla specificità o sulla decisività del motivo di ricorso originario.
  • La mancata considerazione di una censura non è rilevante in sede di ricorso straordinario se la doglianza era non decisiva, implicitamente disattesa dalla ratio decidendi o comunque non dimostrata come oggetto di un sicuro errore percettivo.
  • Chi invoca una causa di non punibilità correlata alla crisi di liquidità deve confrontarsi in modo puntuale con i requisiti normativi richiesti; non è sufficiente allegare genericamente l'estraneità dell'agente allo stato di decozione o l'esistenza di difficoltà finanziarie.
  • L'allegazione della inesigibilità di una condotta diversa non supera il giudizio di colpevolezza quando la motivazione di merito valorizza un atteggiamento di totale disinteresse verso la concreta situazione debitoria e fiscale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamentoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati tributariParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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