Cassazione Penale, Ordinanza n. 22187/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna, pronunciata in primo grado, per detenzione di 349,8 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti, ritenuta finalizzata allo spaccio. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ha denunciato manifesta erroneità e illogicità della motivazione sostenendo che la sostanza fosse destinata al consumo personale e non allo spaccio, valorizzando dichiarazioni di terzi sul suo abituale uso di hashish e chiedendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990; 2) ha sostenuto che il fatto dovesse essere riqualificato nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, perché il solo dato ponderale non basterebbe a fondare la particolare offensività; 3) ha lamentato il diniego dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, affermando di avere spontaneamente consegnato il reperto, di non aver ostacolato gli accertamenti e di avere indicato il soggetto da cui avrebbe ricevuto la sostanza; 4) ha censurato il trattamento sanzionatorio, deducendo violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per mancata applicazione della massima riduzione in ragione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e non manifestamente illogica. In particolare, ha considerato corretta la conclusione che il quantitativo di hashish, pari a 3960 dosi medie singole, fosse incompatibile con l'uso personale e indicativo della destinazione allo spaccio. Ha inoltre condiviso il diniego della lieve entità, rilevando che l'imputato era punto di riferimento per il reperimento della sostanza e intratteneva frequenti contatti con una platea di potenziali consumatori tra Verona e Pordenone. Quanto all'attenuante della collaborazione, ha ritenuto generiche le informazioni rese e comunque già valorizzate ai fini delle attenuanti generiche. Infine, ha giudicato insindacabile e adeguatamente motivata la determinazione della pena, fondata sulla consistenza del quantitativo detenuto e sui precedenti specifici. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; la condotta è stata ricondotta a tale fattispecie sulla base del quantitativo e delle modalità di detenzione.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Richiamato dalla difesa come regime amministrativo per l'uso personale; escluso perché la sostanza era destinata allo spaccio e non al consumo personale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente; negata perché la condotta, per quantità e ruolo dell'imputato nella rete di reperimento, non presentava offensività lieve.
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
Circostanza attenuante della collaborazione; esclusa poiché le informazioni rese erano generiche e già considerate ai fini delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito sul loro riconoscimento e sulla misura del trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
Criteri di commisurazione della pena; la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta congrua in relazione al quantitativo di stupefacente e ai precedenti specifici.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La destinazione dello stupefacente all'uso personale può essere esclusa valorizzando in modo decisivo il dato quantitativo, specie quando sia incompatibile con il consumo individuale anche abituale.
- La lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della condotta: quantità, ruolo dell'agente, ampiezza dei contatti e capacità di approvvigionamento possono escluderla.
- L'attenuante della collaborazione presuppone un contributo concreto e non meramente generico; se le informazioni rese sono vaghe o già valorizzate altrove, il riconoscimento può essere negato.
- Le determinazioni sul trattamento sanzionatorio sono censurabili in cassazione solo in presenza di vizi logico-giuridici della motivazione; altrimenti restano insindacabili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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