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Sentenza

Sentenza del 11/02/2021 n. 805 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Spese di pubblicità e sponsorizzazioni - Esercizio di rivendita di tabacchi e di prestazioni di servizi di giochi - Regime monopolistico concessorio - Inerenza - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione della deducibilità di ingenti costi per sponsorizzazioni e pubblicità (contratto di abbonamento pubblicitario con associazione sportiva dilettantistica per €144.000 e fatture da altro fornitore per €24.000) sostenuti nell'esercizio commerciale di rivendita di tabacchi e gestione di apparecchi da gioco. L'Ufficio ha ritenuto i costi non inerenti e antieconomici, anche alla luce del regime di monopolio e della rigorosa regolazione normativa del settore, nonché del divieto generale di pubblicizzare prodotti del tabacco (Raccomandazione 2003/54/CE), e ha inoltre rilevato carenze documentali e che la associazione beneficiaria non aveva adempiuto agli obblighi fiscali.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto i costi di sponsorizzazione e pubblicità non inerenti e quindi non deducibili. Il giudice ha giudicato inverosimile che un'impresa prevalentemente dedita alla vendita di tabacchi investa somme elevate in sponsorizzazioni, richiamando il divieto di pubblicità dei prodotti del tabacco e la natura concessoria/monopolistica dell'attività (giochi e tabacchi). È stato inoltre considerato pregnante il fatto che la associazione emetteva fatture ma non aveva adempiuto agli obblighi dichiarativi/IVA per il 2010. L'appello incidentale del contribuente è stato respinto. Le spese di giudizio sono state poste a carico del resistente e liquidate in complessivi €3.000 per il doppio grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.m. 19 novembre 2008

    Atto di attuazione dei criteri di deducibilità (in relazione all'art. 109 Tuir): la Corte utilizza i criteri di coerenza e strumentalità per escludere l'inerenza delle sponsorizzazioni non riconducibili all'oggetto dell'impresa.

  • art. 108 Tuir (D.P.R. 917/1986)

    Norma sul reddito d'impresa richiamata nel contesto della determinazione della redditività e della valutazione della congruità dei costi.

  • art. 109 Tuir (D.P.R. 917/1986)

    Principio di inerenza e correlazione dei costi alle attività produttive di reddito; la decisione applica questo principio per escludere la deducibilità delle sponsorizzazioni ritenute non strumentali all'attività di vendita di tabacchi e gestione giochi.

  • Raccomandazione 2003/54/CE del 2/12/2002

    Richiamata per affermare l'esistenza di un generale divieto di pubblicizzare e promuovere prodotti del tabacco, fatto che rafforza la presunzione di non inerenza/antieconomicità dell'investimento pubblicitario da parte di un rivenditore di tabacchi.

  • Cass. n. 12247/2010

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui sponsorizzazioni non coerenti con l'oggetto dell'impresa possono essere escluse dalla deducibilità.

  • Cass. n. 16853/2013

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il contribuente deve dimostrare quale specifico prodotto o obiettivo commerciale sia stato effettivamente promosso dalla sponsorizzazione per poter riconoscere l'inerenza.

Massime di principio

  • Spese di pubblicità e sponsorizzazione sostenute per promuovere attività o prodotti sottoposti a regime di monopolio o a divieti normativi (es. tabacchi, giochi in concessione) sono presumibilmente non inerenti e quindi non deducibili, salvo prova contraria molto specifica.
  • Il divieto generale di pubblicità dei prodotti del tabacco (normativa nazionale/UE e prassi) costituisce un forte elemento presuntivo di antieconomicità e non strumentalità delle spese pubblicitarie sostenute da rivenditori di tabacchi.
  • Per superare la presunzione di non inerenza il contribuente deve documentare in modo puntuale il nesso di strumentalità: contratto dettagliato, corrispettivi effettivamente pagati (prove di pagamento), finalità promozionali rivolte a prodotti diversi dai monopoli e risultati concreti attesi/ottenuti.
  • La mancata regolarità fiscale o amministrativa del beneficiario delle sponsorizzazioni (es. omissione di dichiarazioni o mancato versamento IVA) è elemento aggravante che rafforza la valutazione di non inerenza.
  • La qualificazione fiscale ai fini dell'imposta sul reddito influenza la rilevanza IVA: se un costo è ritenuto indeducibile per assenza di inerenza, ne conseguono limitazioni anche alla detrazione IVA.
  • Sul piano processuale, l'ammissione della costituzione telematica dell'Amministrazione in appello è ammessa; l'onere della prova circa l'effettiva strumentalità dei costi grava sul contribuente.

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