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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23371/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (trasportatore)

La controversia

La controversia nasce da un servizio di autotrasporto eseguito il 5 dicembre 2011. La società trasportatrice conveniva in giudizio due società, chiedendo la condanna di una sola di esse al pagamento di euro 1.089,00 oltre interessi moratori, sostenendo che il trasporto fosse stato svolto su incarico della società di logistica e che, per effetto della riconsegna della merce, l’obbligazione di pagamento si fosse trasferita al destinatario. In primo grado la domanda veniva rigettata per difetto di legittimazione passiva della convenuta; in appello il Tribunale riformava tale statuizione sul punto della legittimazione, ma rigettava ugualmente la domanda perché riteneva non provata la misura del compenso e degli accessori, mancando un accordo scritto sul prezzo e non essendo stati prodotti i bollettini degli usi e consuetudini invocati. La società trasportatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1689, comma 2, 101, comma 2, e 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse rilevato d’ufficio la mancata prova degli usi senza previa discussione tra le parti e che, in ogni caso, non avrebbe potuto rigettare integralmente la domanda nonostante la controparte avesse indicato un prezzo di euro 221,00 oltre IVA; (2) violazione degli artt. 1678, 1709, 2225 e 2697 c.c. e dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/2005, deducendo che, una volta riconosciuta l’obbligazione di pagamento, il Tribunale avrebbe dovuto determinare il corrispettivo anche in difetto di prova del quantum, valorizzando l’autonomia negoziale e i criteri normativi di determinazione del prezzo del trasporto. La società resistente ha proposto ricorso incidentale, censurando la decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso il difetto di legittimazione passiva: secondo la resistente, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere inutilizzabile il contratto quadro di (sub)trasporto solo perché i fascicoli di parte non erano stati nuovamente depositati in appello, poiché l’esistenza e il contenuto del contratto erano pacifici, risultavano dagli atti e il documento era stato già prodotto in primo grado. Il ricorso incidentale ha quindi contestato la motivazione sul punto della prova documentale e dell’efficacia del materiale istruttorio già acquisito nel processo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società resistente, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il giudice d’appello non può ignorare un documento già prodotto in primo grado solo perché il fascicolo di parte non è stato ritualmente riprodotto in appello, quando il contenuto del documento risulti comunque descritto o trascritto negli atti del processo. La Corte ha richiamato il principio di non dispersione della prova e l’insegnamento delle Sezioni Unite sulla possibilità per il giudice di appello di porre a fondamento della decisione documenti cartacei già prodotti e non rinvenibili nei fascicoli, se il loro contenuto risulta dagli atti o, se necessario, disponendo la produzione di copia. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, perché riesamini l’appello principale della società trasportatrice applicando correttamente tali principi. È stato invece rigettato il primo profilo del primo motivo del ricorso principale, mentre sono rimasti assorbiti il secondo profilo del primo motivo e il secondo motivo del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1689 c.c.

    nel trasporto, con la riconsegna delle cose al destinatario si trasferiscono a quest'ultimo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, nei limiti considerati dalla Corte nel ragionamento sul difetto di legittimazione passiva

  • art. 101 c.p.c.

    si applica alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non considerate dalle parti, ma non alla constatazione del mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti

  • art. 1510 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di consegna e disciplina della vendita/trasporto della cosa

  • art. 1692 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di diritti del destinatario e disciplina del trasporto

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all'autonomia negoziale del contratto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e degli atti non contestati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla valutazione delle prove

  • art. 1678 c.c.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in tema di contratto di trasporto

  • art. 1709 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la determinabilità del compenso del mandato/servizi analogamente al caso concreto

  • art. 2225 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che il compenso fosse dovuto anche in difetto di prova documentale del quantum

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sul credito e sul corrispettivo

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/2005

    richiamato nel secondo motivo come disciplina del contratto di trasporto e dei rapporti tra le parti

  • art. 83-bis l. 133/2008

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il prezzo del trasporto, anche non scritto, sarebbe rimesso all'autonomia negoziale nel rispetto di principi di adeguatezza e sicurezza

Massime di principio

  • Nel processo civile, l'art. 101, comma 2, c.p.c. non può essere invocato per censurare la semplice applicazione, da parte del giudice, dell'onere di allegazione e prova gravante sulla parte, ma solo quando il giudice introduca d'ufficio una questione fattuale nuova e non discussa.
  • Quando la parte pretende di determinare il corrispettivo di un trasporto sulla base di usi e consuetudini, l'esistenza e il contenuto di tali usi devono essere provati dalla parte che ne chiede l'applicazione; il giudice non è tenuto a svolgere indagini officiose per colmare l'inerzia probatoria.
  • Nel giudizio d'appello la prova documentale già acquisita nel primo grado non si considera perduta per il solo mancato nuovo deposito del fascicolo di parte, se il contenuto del documento risulta comunque dagli atti del processo o dalla sentenza impugnata: opera il principio di non dispersione della prova.
  • Se un documento prodotto in primo grado è rilevante ai fini della decisione, il giudice d'appello deve valorizzarne il contenuto risultante dagli atti o, se necessario, disporne l'acquisizione in copia, non potendo rigettare la domanda o l'eccezione solo per un vizio materiale del fascicolo.
  • In presenza di una questione preliminare sulla legittimazione passiva o sulla titolarità del rapporto controverso, la sua erronea soluzione può assorbire o rendere inutilizzabili le censure sulla quantificazione del credito o sulle ulteriori conseguenze economiche della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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