Sentenza n. 1394/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22496/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’ordine di chiusura dell’esercizio commerciale e compensato le spese di lite, omettendo di pronunciarsi sul rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa, titolare di un esercizio di vicinato del settore misto sito nella Città Storica, aveva impugnato in primo grado il provvedimento con cui Roma Capitale aveva ordinato la chiusura dell’esercizio per trenta giorni ai sensi dell’art. 12, comma 4, della DAC n. 109/2023. Il TAR aveva accolto il ricorso e annullato l’atto, compensando le spese di lite. In appello, l’impresa non ha contestato la decisione di merito favorevole, ma ha dedotto l’ingiustizia della sentenza limitatamente alla compensazione delle spese del primo grado e all’omessa pronuncia sul rimborso del contributo unificato, chiedendo la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese di entrambi i gradi e del contributo unificato. Roma Capitale ha eccepito, quanto al contributo unificato, l’avvenuto rimborso e ha chiesto il rigetto dell’appello per il resto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto dell’avvenuto rimborso del contributo unificato da parte di Roma Capitale e ha dichiarato, limitatamente a tale capo, la cessazione della materia del contendere. Ha invece rigettato il motivo relativo alla compensazione delle spese del primo grado. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la statuizione sulle spese processuali, compresa la compensazione, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di primo grado ed è normalmente insindacabile in appello, salvo che sia stata condannata la parte totalmente vittoriosa, oppure che la decisione sia manifestamente irrazionale o disponga il pagamento di somme palesemente inadeguate. Nel caso concreto non sono stati ravvisati profili di abnormità o irragionevolezza, poiché la compensazione era giustificata dalla novità delle questioni esaminate, concernenti la proporzionalità della sanzione amministrativa. Anche le spese del giudizio d’appello sono state compensate per la natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 12, comma 4, DAC n. 109/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’ordine di chiusura dell’esercizio commerciale per trenta giorni; la legittimità sostanziale della sanzione non è stata esaminata dal Consiglio di Stato, poiché l’appello riguardava esclusivamente spese e contributo unificato.
Massime di principio
- La statuizione del giudice amministrativo sulle spese e sugli onorari di giudizio, compresa la compensazione, costituisce espressione di un ampio potere discrezionale ed è normalmente insindacabile in appello.
- La decisione sulle spese può essere riformata in appello quando condanni la parte totalmente vittoriosa, sia manifestamente irrazionale oppure disponga il pagamento di somme palesemente inadeguate.
- La novità delle questioni esaminate, anche quando riguardino la proporzionalità di una sanzione amministrativa, può costituire giustificato motivo per compensare le spese di lite.
- Quando l’amministrazione rimborsa il contributo unificato richiesto in giudizio, la relativa domanda diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
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