Regolamento (UE) 2019/952
Regolamento (UE) 2019/952 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ripartisce tra Spagna, Francia e Portogallo le possibilità di pesca previste dal protocollo 2019-2024 di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Capo Verde. La misura è adottata per consentire l’effettiva operatività del protocollo, che si applica in via provvisoria dal 20 maggio 2019. Il testo contiene una ripartizione puntuale per tipologia di attrezzo e di nave e stabilisce l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo 2019-2024 con la Repubblica del Capo Verde
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione cui sono attribuite possibilità di pesca nell’ambito del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024). Riguarda esclusivamente la ripartizione interna delle possibilità di pesca tra Spagna, Francia e Portogallo per le categorie di navi indicate nel regolamento. Il regolamento si applica a decorrere dal 20 maggio 2019, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo dal giorno della firma.
Ripartizione delle possibilità di pesca con il Capo Verde (2019-2024)
Il regolamento dà attuazione interna, per quanto concerne la distribuzione tra Stati membri, al protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde per il periodo 2019-2024. La sua funzione è eminentemente ripartitoria: non definisce nuove condizioni di accesso alla pesca, ma assegna quote/possibilità di pesca alle navi dell’Unione in vista dell’avvio dell’applicazione provvisoria del protocollo.
Contesto normativo e origine della misura
L’accordo di partenariato nel settore della pesca è stato concluso con regolamento (CE) n. 2027/2006 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2007; il testo precisa che è tuttora vigente e che il precedente protocollo ha cessato di produrre effetti il 22 dicembre 2018. La Commissione ha negoziato un nuovo protocollo, siglato il 12 ottobre 2018 e poi firmato il 20 maggio 2019 ai sensi della decisione (UE) 2019/951 del Consiglio. Considerata l’applicazione provvisoria del protocollo dalla data della firma, il regolamento si applica dalla medesima data per garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli Stati membri ai quali sono attribuite possibilità di pesca ai sensi del protocollo e, in concreto, le flotte nazionali autorizzate a operare nelle categorie indicate. Il regolamento non introduce esclusioni espresse, ma limita la ripartizione alle categorie di navi e agli Stati membri nominativamente indicati. La portata territoriale è legata al quadro dell’accordo con la Repubblica del Capo Verde e alla sua applicazione nel tempo per il periodo di validità del protocollo 2019-2024.
Ripartizione delle possibilità di pesca
L’articolo 1 ripartisce le possibilità di pesca per tre categorie di navi:
- tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 unità, Francia 12 unità;
- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 21 unità, Portogallo 6 unità;
- tonniere con lenze e canne: Spagna 8 unità, Francia 4 unità, Portogallo 2 unità.
Il regolamento usa il termine "unità" per quantificare le possibilità di pesca attribuite a ciascuno Stato membro nelle diverse categorie previste dal protocollo.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre retroattivamente/contestualmente dal 20 maggio 2019, data della firma del protocollo e dell’avvio della sua applicazione provvisoria. Il testo ribadisce inoltre la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto e finalità
Il regolamento si colloca nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde, concluso con regolamento (CE) n. 2027/2006 ed entrato in vigore il 30 marzo 2007, successivamente rinnovato tacitamente. Il precedente protocollo è cessato il 22 dicembre 2018; un nuovo protocollo 2019-2024 è stato siglato il 12 ottobre 2018 e firmato il 20 maggio 2019 ai sensi della decisione (UE) 2019/951.
Ripartizione delle possibilità di pesca
Le possibilità di pesca previste dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri per categoria di nave: tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 unità e Francia 12 unità; pescherecci con palangari di superficie: Spagna 21 unità e Portogallo 6 unità; tonniere con lenze e canne: Spagna 8 unità, Francia 4 unità e Portogallo 2 unità.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 20 maggio 2019. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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