Cassazione Penale, Sentenza n. 2100/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva riconosciuto e disposto l'esecuzione in Italia di una sentenza olandese con pena pecuniaria di 1.000.000 euro. Il difensore denunciava due motivi principali: 1) violazione del divieto del ne bis in idem e preclusione, sostenendo che la Corte aveva già deciso sulla stessa questione in una precedente pronuncia (riconoscimento del 26/09/2023 e successiva concessione di indulto) e che la revoca dell'indulto disposta con ordinanza del 24/01/2024 illegittimamente duplicava o ritrattava la decisione già adottata; 2) violazione dell'art. 172 c.p. e carenza di motivazione con riferimento alla prescrizione della pena pecuniaria: il ricorrente affermava che la pena pecuniaria fosse prescritta (erano trascorsi dieci anni dall'irrevocabilità della sentenza olandese, 9/12/2008) e che, non essendo iniziata l'esecuzione (non risultando l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale), la Corte avrebbe dovuto rifiutarne il riconoscimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto precluse le doglianze sul primo motivo perché l'ordinanza del 24/01/2024 che aveva revocato il riconoscimento e l'indulto per la pena pecuniaria era divenuta irrevocabile; inoltre ha richiamato la possibilità, in sede di esecuzione, di correggere l'applicazione di pene illegali. Sul secondo motivo la Corte ha respinto l'argomentazione sulla prescrizione: l'art. 12 lett. e) del d.lgs. n. 37/2016 (che attua la decisione quadro 2005/214/GAI, art. 7) consente il rifiuto del riconoscimento per prescrizione solo quando per quei fatti sussista anche la giurisdizione dello Stato di esecuzione, circostanza non emergente dagli atti. Per questi motivi il ricorso stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Decisione quadro 2005/214/GAI
Prevede che il riconoscimento possa essere rifiutato se la sanzione è caduta in prescrizione secondo la legge dello Stato di esecuzione, ma con rilevanza solo se lo Stato di esecuzione ha anche la giurisdizione sui fatti.
D.lgs. n. 37 del 2016
Recepisce la decisione quadro 2005/214/GAI: la Corte d'appello può rifiutare il riconoscimento per prescrizione solo quando, oltre alla prescrizione, sussista la giurisdizione italiana sui fatti.
Legge n. 241 del 2006 (indulto)
La difesa aveva chiesto l'applicazione dell'indulto; la vicenda ha mostrato che l'applicazione e la successiva revoca possono essere oggetto di decisioni in fase esecutiva e che la corretta qualificazione delle pene riconosciute è rilevante per l'applicabilità dell'indulto.
Art. 172 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto che la questione di prescrizione ai fini del rifiuto di riconoscimento richieda anche l'accertamento della giurisdizione dello Stato di esecuzione.
Art. 649 c.p.p.
Richiamato in relazione alla duplicazione della procedura di riconoscimento; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione ove il provvedimento successivo sia legittimo e divenuto irrevocabile.
Art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali e dei versamenti stabiliti dalla Corte (qui applicata per condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Un provvedimento cautelare o un'ordinanza emessa in fase esecutiva che decide questioni con carattere di definitività può divenire irrevocabile e quindi precludere successive impugnazioni sulla stessa questione.
- La fase di riconoscimento e la fase di esecuzione vanno distinte: questioni sulla legittimità della pena (es. pena illegale) possono essere corrette in sede esecutiva anche dopo un primo riconoscimento.
- La prescrizione come motivo per rifiutare il riconoscimento di una sentenza straniera rileva solo se lo Stato di esecuzione ha anche la giurisdizione sui fatti per cui si chiede il riconoscimento; occorre dimostrare tale giurisdizione.
- Per valutare se una pena pecuniaria sia prescritta ai fini del rifiuto del riconoscimento, va considerato il momento in cui l'esecuzione è iniziata nello Stato di esecuzione (es. iscrizione a ruolo della cartella esattoriale), oltre al computo temporale previsto dalla legge applicabile.
- Chi contesta una revoca o una rettifica disposta in sede esecutiva deve verificare lo stato di irrevocabilità del provvedimento impugnato e le possibilità di impugnazione previste; se il provvedimento è divenuto irrevocabile le doglianze possono essere precluse.
- Nelle richieste di indulto o di misure attenuanti originariamente accolte, bisogna sempre accertare con precisione quali specifiche pene (detentive, pecuniarie, accessorie) siano state riconosciute, per evitare succes sive incomprensioni e revoche.
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