Cassazione Penale, Sentenza n. 42234/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (capo a), lesioni aggravate (capo b) e detenzione illegale di stupefacenti (capo c). Primo motivo: censura della motivazione rispetto all'accertamento del reato di lesioni aggravate (art. 546 c.p.p.), lamentando che la Corte non avrebbe adeguatamente confrontato e motivato il rifiuto delle dichiarazioni della teste Jessica Moscatelli che aveva smentito la versione delle forze dell'ordine. Secondo motivo: censura circa l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sostenendo omissione di motivazione circa l'offensività della sostanza per mancata perizia sulla natura ed efficacia drogante dello stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che si trattasse di una censura meramente valutativa sulle scelte di merito della Corte d'appello, già dotata di motivazione puntuale e ancorata alla valutazione delle risultanze (anche richiamando l'irrilevanza della deposizione di Moscatelli riguardo a fatti antecedenti e al suo comportamento ostativo e di fuga). Sul secondo motivo la censura è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in Cassazione, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
Il ricorrente invoca erronea applicazione; la Corte segnala che la censura è in realtà un sindacato sulle valutazioni di merito non consentito in Cassazione se non per i vizi tassativi previsti dalla legge.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Il ricorrente lamenta omissione di accertamento sull'offensività della sostanza per mancata perizia; la Corte non entra nel merito perché la questione è stata sollevata per la prima volta in Cassazione e quindi è inammissibile.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte d'appello ha valutato le risultanze probatorie secondo i criteri di motivazione richiesti dall'art. 192, giudicando irrilevante la testimonianza contrastante in vista della prova raccolta.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Usato dalla Corte di Cassazione per dichiarare inammissibile il motivo relativo allo stupefacente perché la censura è stata proposta per la prima volta in Cassazione e quindi è improcedibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con l. n. 176/2020)
Richiamato per indicare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la normativa che regola tale modalità procedurale.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero sulle valutazioni di fatto e di prova operate dai giudici di merito: le censure devono evidenziare vizi di diritto o carenze logiche e giuridiche della motivazione.
- Le questioni di fatto o probatorie nuove, non sollevate nei gradi precedenti, risultano inammissibili se proposte per la prima volta in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.).
- La mancata prova tecnica circa la natura o l'efficacia di una sostanza può essere rilevante, ma l'assenza di tale accertamento deve essere dedotta e contestata tempestivamente nei gradi di merito per poter essere valutata in Cassazione.
- La Corte d'appello deve motivare adeguatamente il proprio apprezzamento delle testimonianze; tuttavia se la medesima motivazione risulta logica e ancorata alle risultanze, la Cassazione la conserva salvo specifici vizi di legge.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, nei casi previsti, al versamento di somme alla Cassa delle ammende: va valutato il rischio economico di un ricorso infondato.
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