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Sentenza

Sentenza n. 1354/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 4132/2024 (R.G. Lav. n. 11829/2023), emessa in data 3.6.2024, depositata in pari data, non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Napoli del 26.5.2025;

Giustizia amministrativa202506486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica del docente per quattro annualità, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Napoli, non impugnata e notificata al Ministero per l'esecuzione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a fruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente mediante la carta elettronica, per quattro annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, evidenziando anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per il ritardo; nelle more ha rinunciato espressamente alla domanda di penale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio riconosciuto dal giudice ordinario e pagamento delle somme dovute. Ha imposto il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che, in caso di inerzia del Ministero, il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni alla predisposizione degli atti necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non ha pronunciato sulla penale per effetto della rinuncia. Ha condannato il Ministero al pagamento di 1.200 euro di spese, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ne richiama il rispetto ai fini della tempestività dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ne richiama il rispetto con riguardo alla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è stato ritenuto decorso infruttuosamente.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nella fattispecie dal giudice ordinario per quattro annualità.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione imponga all'amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, della regolare notificazione all'amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere anche gli atti contabili e finanziari necessari, compresa l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'amministrazione e, in caso di inerzia, il commissario adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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