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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16580/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento tecnico preventivo richiesto per verificare le cause di infiltrazioni d'acqua verificatesi in un locale adibito a studio professionale. Il ricorrente aveva inizialmente ottenuto accoglimento in primo grado della domanda risarcitoria, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione attribuendo le infiltrazioni, da un lato, alle precipitazioni eccezionali del novembre 2011 e, dall'altro, a lavori eseguiti dal ricorrente nel proprio immobile, ritenuti incidenti sull'adiacente proprietà. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, vizio di motivazione per travisamento della prova e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse: a) erroneamente attribuito rilievo causale esclusivo a un evento straordinario successivo alla comparsa delle infiltrazioni, retrodatandolo in modo incongruo; b) fondato la decisione su una circostanza fattuale mai risultata dal CTU e mai emersa dagli atti, ossia l'esecuzione di opere abusive di ampliamento del suo immobile mediante demolizione della tamponatura perimetrale e occupazione dello spazio di isolamento. Il ricorrente lamentava quindi che la sentenza d'appello avesse snaturato le risultanze peritali e le prove di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come travisamento della prova, mirassero in realtà a ottenere un riesame del merito delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui il travisamento della prova è deducibile solo quando l'informazione probatoria utilizzata dal giudice sia contraddetta da uno specifico atto processuale e la distorsione incida su un punto decisivo della controversia; nel caso concreto, invece, la Corte territoriale aveva legittimamente selezionato, tra le possibili cause alternative emerse dalla CTU, quella ritenuta più plausibile sulla base di un ragionamento inferenziale fondato su probabilità prevalente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    vizio di motivazione per travisamento della prova

    La censura non può tradursi in un riesame del merito; è scrutinabile solo se il travisamento incide su un punto decisivo della controversia.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo; la Corte d'appello ha fatto applicazione di un criterio inferenziale basato su indizi e probabilità prevalente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gli elementi indiziari consentono di selezionare, tra più cause alternative, quella maggiormente probabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'erronea valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza in realtà volta a un riesame del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente sul governo della prova; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse un vero vizio di legittimità.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Il travisamento della prova può assumere rilievo come motivo di revocazione solo davanti al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia fondato la decisione su un'informazione probatoria oggettivamente smentita da un atto processuale specifico e tale errore sia decisivo; altrimenti la censura degrada a richiesta di riesame del merito.
  • Non è consentito utilizzare le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. o il vizio di motivazione per ottenere una nuova valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, quando la sentenza impugnata abbia scelto una tra più ricostruzioni plausibili del fatto.
  • In presenza di cause alternative del danno, il giudice di merito può legittimamente aderire alla ricostruzione supportata dal maggior grado di conferma indiziaria, secondo un ragionamento presuntivo fondato su probabilità prevalente.
  • La contestazione della valutazione tecnica di merito non è ammissibile in cassazione se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura della CTU e degli atti di causa.
  • Il travisamento della prova, ove non si traduca in un vizio deducibile nei limiti del giudizio di legittimità, può eventualmente rilevare solo come motivo di revocazione davanti al giudice a quo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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