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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1175

Regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati per includervi i polioli in specifici prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti. La Commissione ritiene che l’estensione dell’uso sia coerente con le finalità del regolamento (CE) n. 1333/2008 e non comporti effetti sulla salute umana tali da richiedere il parere dell’EFSA. Viene anche richiamato l’obbligo di etichettatura cautelativa per i prodotti con oltre il 10% di polioli aggiunti, con la dicitura relativa ai possibili effetti lassativi.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso di polioli, a quantum satis, in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano, nell’Unione europea, i prodotti di confetteria elencati nell’allegato: caramelle dure e leccalecca, caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili, liquirizia, torrone, marzapane, microconfetti per rinfrescare l’alito e compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate. L’autorizzazione riguarda i prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, nella categoria alimentare 05.2 del regolamento (CE) n. 1333/2008. Non introduce una disciplina generale per le bevande né per altri alimenti non menzionati; resta ferma, inoltre, l’indicazione obbligatoria in etichetta per gli alimenti contenenti più del 10% di polioli aggiunti.

Uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico

Il regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, ampliando l’autorizzazione dei polioli come edulcoranti in specifici prodotti di confetteria. L’intervento si inserisce nel sistema di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi autorizzati e si fonda sulla valutazione della Commissione secondo cui la nuova autorizzazione non presenta impatti sulla salute umana tali da richiedere il parere dell’EFSA.

Contesto normativo e finalità

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro impiego. La Commissione può aggiornare tale elenco secondo la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. Nel caso di specie, il regolamento recepisce una domanda presentata il 18 dicembre 2018 per l’utilizzo di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico, ritenendo che l’estensione sia coerente con l’obiettivo di offrire prodotti a minor apporto energetico ai consumatori.

Ambito dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda i polioli impiegati come edulcoranti nella categoria alimentare 05.2 "Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito". La nuova voce introdotta nell’allegato II consente l’uso quantum satis esclusivamente per:

  • caramelle dure e leccalecca;
  • caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili;
  • liquirizia, torrone e marzapane;
  • microconfetti per rinfrescare l’alito;
  • compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate;
  • prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti.

Resta quindi un’autorizzazione settoriale e circoscritta, non estesa in via generale a tutte le categorie alimentari.

Ragioni dell’aggiornamento e profili di sicurezza

La Commissione osserva che i polioli sono edulcoranti ipocalorici utilizzabili per sostituire in tutto o in parte gli zuccheri calorici. In prodotti solidi come quelli in questione, un consumo inferiore a 20 g al giorno da tutte le fonti è ritenuto improbabile come causa di effetti lassativi indesiderati. Per questo motivo l’estensione dell’uso è considerata compatibile con il quadro del regolamento (CE) n. 1333/2008, che già ammetteva l’impiego dei polioli in altri prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti.

Procedura di aggiornamento dell’elenco e parere dell’Autorità

Il regolamento richiama l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, secondo cui la Commissione deve chiedere il parere dell’Autorità competente salvo che l’aggiornamento non possa avere effetti sulla salute umana. Qui la Commissione conclude che la modifica dell’elenco non produce effetti sulla salute umana e, di conseguenza, non è necessario acquisire il parere dell’Autorità.

Etichettatura dei prodotti contenenti polioli

Per esigenze di corretta informazione del consumatore, il regolamento richiama l’obbligo di avvertenza in etichetta per gli alimenti contenenti più del 10% di polioli aggiunti: deve comparire la dicitura "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi". Tale obbligo è ricondotto all’allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2011 e si aggiunge al regime autorizzatorio dell’additivo.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Base giuridica e oggetto della modifica

La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’intervento consiste nella modifica dell’allegato II di tale regolamento, che contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

Autorizzazione dei polioli in specifici prodotti di confetteria

Nella categoria alimentare 05.2 "Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito", viene inserita una nuova voce per il gruppo IV "Polioli" con autorizzazione quantum satis. L’uso è limitato a caramelle dure e leccalecca, caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili, liquirizia, torrone, marzapane, microconfetti per rinfrescare l’alito e compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, purché a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti.

Motivazione tecnica e sanitaria dell’aggiornamento

La Commissione richiama la funzione dei polioli come edulcoranti ipocalorici idonei a sostituire parzialmente o totalmente gli zuccheri, con conseguente riduzione del contenuto calorico. Sottolinea che l’uso proposto riguarda una sostituzione parziale degli zuccheri in alimenti solidi e che, in tali condizioni, l’assunzione prevista non è associata a sintomi lassativi indesiderati.

Procedura di aggiornamento e mancato coinvolgimento dell’EFSA

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione deve chiedere il parere dell’Autorità salvo che l’aggiornamento non possa avere effetti sulla salute umana. In questo caso la Commissione conclude che l’estensione dell’uso dei polioli non può avere effetti sulla salute umana e che, pertanto, non è necessario interpellare l’Autorità.

Etichettatura e avvertenza sui polioli

Per garantire un’informazione adeguata ai consumatori, il regolamento richiama l’obbligo di riportare in etichetta la dicitura "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi" per gli alimenti contenenti più del 10% di polioli aggiunti autorizzati dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, conformemente all’allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarietichettatura alimentaresicurezza alimentarediritto alimentare

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