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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1165

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce gli elenchi unici di prodotti e sostanze autorizzati per la produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, sostituendo il previgente regime del regolamento (CE) n. 889/2008. Definisce, per categorie, quali sostanze attive, concimi, mangimi, additivi, detergenti, ingredienti agricoli non biologici e coadiuvanti possono essere utilizzati, con precise condizioni tecniche e richiami ad altri atti UE settoriali. Introduce inoltre una procedura per autorizzazioni specifiche in alcune zone di paesi terzi e una serie di norme transitorie per garantire la continuità della produzione biologica fino al pieno allineamento degli elenchi.

Autorizzazione e disciplina degli elenchi di prodotti e sostanze utilizzabili nella produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, inclusi prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, detergenti, additivi e talune deroghe per paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera biologica disciplinata dal regolamento (UE) 2018/848, con riferimento ai prodotti e sostanze che possono essere impiegati nella produzione biologica nell’Unione e, in casi specifici, in talune zone di paesi terzi. Riguarda in particolare produzioni vegetali, zootecnia, acquacoltura, produzione di alghe, trasformazione di alimenti biologici, produzione di lievito e settore vitivinicolo biologico. Il regolamento contiene anche disposizioni transitorie per alcuni prodotti già autorizzati dal regolamento (CE) n. 889/2008 e per i documenti giustificativi/certificazioni rilasciati prima di determinate date; gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 889/2008 restano applicabili fino al 31 dicembre 2023 per le fattispecie indicate.

Autorizzazione di prodotti e sostanze nella produzione biologica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 attua l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848 predisponendo gli elenchi unici dei prodotti e delle sostanze autorizzati nella produzione biologica. La finalità è assicurare continuità normativa rispetto al previgente regolamento (CE) n. 889/2008, consentendo agli operatori di disporre di un quadro dettagliato e aggiornato per impieghi ammessi, condizioni tecniche, limiti e transizioni temporali.

Ambito oggettivo e settoriale

Il regolamento copre l’intera filiera biologica: produzione vegetale, zootecnia, acquacoltura, alghe, trasformazione degli alimenti, produzione di lievito e settore vitivinicolo. Ogni categoria è disciplinata mediante un elenco tassativo di prodotti/sostanze e mediante rinvii alla normativa settoriale UE applicabile, che resta imprescindibile per l’immissione sul mercato e l’uso.

Sostanze attive per prodotti fitosanitari

L’articolo 1 stabilisce che, ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, possono essere impiegate nella produzione biologica solo le sostanze attive elencate nell’allegato I. Il loro uso è però subordinato a tre condizioni cumulative:

  • autorizzazione del prodotto fitosanitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009;
  • utilizzo secondo le condizioni dell’autorizzazione nazionale;
  • rispetto delle condizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

L’allegato I distingue tra sostanze di base, sostanze attive a basso rischio, microrganismi e altre sostanze attive. Il testo ribadisce che le sostanze possono essere utilizzate solo per la lotta contro gli organismi nocivi e, in via sussidiaria, soltanto se non sia possibile proteggere adeguatamente i vegetali con le misure preventive e di controllo biologico previste dal regolamento (UE) 2018/848. Tra le restrizioni specifiche emerge il limite per il rame: per l’idrossido di rame è consentito esclusivamente un impiego che non superi complessivamente 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni.

Concimi, ammendanti, nutrienti e sostanze per l’acquacoltura

L’articolo 2 e l’allegato II disciplinano i concimi, ammendanti e nutrienti utilizzabili nella produzione biologica per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento della lettiera, la coltivazione di alghe e l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura. La loro ammissibilità dipende dalla conformità alle norme UE pertinenti, in particolare al regolamento (CE) n. 2003/2003, al regolamento (UE) 2019/1009, al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011.

L’allegato II contiene molte condizioni di dettaglio: esclusione dei prodotti provenienti da allevamenti industriali, limiti sui contaminanti, restrizioni sull’uso in orticoltura o su terreni basici, requisiti di granulometria e titoli minimi di nutrienti. Per varie voci il regolamento rinvia al 16 luglio 2022 per l’applicazione dei limiti di contaminanti del regolamento (UE) 2019/1009. Sono inoltre autorizzati, entro specifiche condizioni, preparati a base di microrganismi per migliorare il suolo o la disponibilità di nutrienti.

Mangimi, additivi e coadiuvanti nell’alimentazione animale

Gli articoli 3 e 4 e l’allegato III autorizzano le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, algale, animale o da lieviti, nonché quelle microbiche o minerali, e separatamente gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici. Il riferimento normativo principale è il regolamento (CE) n. 767/2009 per le materie prime e il regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli additivi.

L’elenco è articolato in materia prime minerali, altre materie prime, additivi tecnologici, organolettici, nutrizionali e zootecnici. Le condizioni sono spesso molto puntuali: ad esempio, talune materie prime ittiche sono ammissibili solo da pesca sostenibile certificata; i prodotti del lievito devono essere usati solo se non disponibili in forma biologica; le proteine specifiche sono ammesse fino al 31 dicembre 2026 e con un tetto massimo del 5 % della sostanza secca dei mangimi di origine agricola per ogni periodo di 12 mesi; le vitamine di sintesi sono consentite solo in assenza di equivalenti derivati da prodotti agricoli, con regole più rigorose per i ruminanti.

Pulizia e disinfezione: regime finale e transitorio

L’articolo 5 e l’allegato IV disciplinano i prodotti utilizzabili per la pulizia e la disinfezione:

  • degli specchi d’acqua, gabbie, vasche e vasche raceway e degli impianti per la produzione animale;
  • degli edifici e impianti per la produzione vegetale, inclusi i magazzini in azienda;
  • degli impianti di trasformazione e magazzinaggio.

L’uso è subordinato al rispetto del regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti e del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Fino al 31 dicembre 2023, in attesa della piena operatività degli elenchi definitivi, possono continuare a essere utilizzati i prodotti già autorizzati dal regolamento (CE) n. 889/2008 o dal diritto nazionale, purché conformi alle norme UE applicabili.

L’allegato IV, parte D, precisa inoltre che talune sostanze presenti nell’allegato VII del regolamento abrogato non possono essere usate come biocidi, tra cui soda caustica, potassa caustica, acido ossalico, acido nitrico, acido fosforico, carbonato di sodio, solfato di rame, permanganato di potassio e acidi perossiacetici diversi dall’acido peracetico.

Additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e ingredienti agricoli non biologici

L’articolo 6 e l’allegato V, parte A, stabiliscono l’elenco degli additivi alimentari, inclusi enzimi, e dei coadiuvanti tecnologici consentiti nella trasformazione di alimenti biologici. L’uso resta soggetto al regolamento (CE) n. 1333/2008; alcune voci sono ammesse solo se ottenute da produzione biologica, altre solo per specifiche categorie di prodotti, con limiti quantitativi o di funzione tecnologica. Sono previste, tra l’altro, condizioni speciali per solfiti, nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne, per alcuni additivi in formaggi specifici e per diverse sostanze tecnologiche.

L’articolo 7 e l’allegato V, parte B, regolano gli ingredienti agricoli non biologici utilizzabili nella produzione di alimenti biologici trasformati. Il testo chiarisce che l’autorizzazione non copre ingredienti impiegati come additivi, coadiuvanti tecnologici o come prodotti e sostanze già ricompresi in altre disposizioni dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2024; fino al 31 dicembre 2023 restano utilizzabili gli ingredienti dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008.

Produzione di lievito e di prodotti a base di lievito

L’articolo 8 e l’allegato V, parte C, autorizzano specifici coadiuvanti tecnologici e altri prodotti per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito. Sono inclusi, ad esempio, cloruro di calcio, biossido di carbonio, acido citrico, acido lattico, azoto, ossigeno, fecola di patate, carbonato di sodio e oli vegetali, con condizioni specifiche e, in alcuni casi, solo se di produzione biologica.

Prodotti vitivinicoli biologici

L’articolo 9 e l’allegato V, parte D, disciplinano i prodotti e le sostanze utilizzabili per la produzione e conservazione dei vini biologici ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/934. L’elenco comprende gas inerti, legno di quercia, acidi e sali tartarici, solfiti e bisolfiti, carbone enologico, sostanze proteiche chiarificanti, bentonite, gomma arabica, enzimi pectolitici, lieviti, batteri lattici, citrato di rame e resina di pino di Aleppo.

Particolare rilievo hanno i limiti sull’anidride solforosa: per vini rossi con zuccheri residui inferiori a 2 g/l non può superare 100 mg/l; per vini bianchi e rosati la soglia è 150 mg/l; per gli altri vini il massimale ordinario previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/934 è ridotto di 30 mg/l.

Autorizzazioni specifiche per talune zone di paesi terzi

L’articolo 10 introduce una procedura ad hoc per autorizzare l’uso di un prodotto o sostanza in una determinata zona al di fuori dell’Unione quando ricorrano le condizioni speciali previste dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. L’iniziativa spetta a un’autorità di controllo o a un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, che devono presentare un fascicolo dettagliato e rendibile pubblico.

La Commissione trasmette la richiesta agli Stati membri e la pubblica. L’autorizzazione può essere concessa solo se è giustificata nell’area interessata, se il prodotto soddisfa i principi e criteri biologici e se l’uso è conforme al diritto UE, compreso il regolamento (CE) n. 396/2005 per le sostanze attive nei prodotti fitosanitari. L’autorizzazione è inserita nell’allegato VI e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di due anni salvo nuovi elementi o obiezioni motivate.

Abrogazione, continuità normativa e certificazione

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 889/2008, ma ne mantiene gli allegati VII e IX in vita fino al 31 dicembre 2023 per assicurare continuità. I documenti giustificativi rilasciati prima del 1° gennaio 2022 restano validi fino alla loro naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica, in via generale, dal 1° gennaio 2022. Fanno eccezione le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 7, che si applicano dal 1° gennaio 2024. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Elenchi autorizzativi per categoria di prodotto

Il regolamento stabilisce, tramite gli allegati I-VI, i soli prodotti e sostanze utilizzabili nella produzione biologica per le varie finalità previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848: sostanze attive in prodotti fitosanitari (art. 1), concimi/ammendanti/nutrienti (art. 2), materie prime per mangimi e additivi per mangimi (artt. 3 e 4), prodotti per la pulizia e disinfezione (art. 5), additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici (art. 6), ingredienti agricoli non biologici per alimenti trasformati (art. 7), coadiuvanti per la produzione di lievito (art. 8) e prodotti per il vino biologico (art. 9).

Condizioni di uso e rinvii a normativa settoriale

Ogni categoria è subordinata al rispetto della normativa UE pertinente: ad esempio regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per i prodotti fitosanitari, regolamento (CE) n. 2003/2003 e regolamento (UE) 2019/1009 per i fertilizzanti, regolamento (CE) n. 767/2009 e regolamento (CE) n. 1831/2003 per i mangimi, regolamenti (CE) n. 648/2004 e (UE) n. 528/2012 per detergenti e biocidi, regolamento (CE) n. 1333/2008 per additivi alimentari, regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento delegato (UE) 2019/934 per il vino.

Prodotti fitosanitari nella produzione biologica

L’allegato I elenca le sostanze attive autorizzate; l’uso è consentito solo se il prodotto fitosanitario è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, usato secondo le autorizzazioni nazionali e nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono previste sottocategorie per sostanze di base, sostanze a basso rischio, microrganismi e altre sostanze attive, con ulteriori limiti specifici, ad esempio per il rame (massimo 28 kg/ha in 7 anni per l’idrossido di rame) e per alcune sostanze utilizzabili solo in trappole o con specifici impieghi.

Concimi, ammendanti, nutrienti e biostimolanti

L’allegato II autorizza specifici concimi, ammendanti e nutrienti, imponendo conformità alle norme UE sui fertilizzanti e ai requisiti sui sottoprodotti di origine animale. Sono previste condizioni restrittive su origine, contaminanti, provenienza da allevamenti industriali, uso su terreni specifici e date di adeguamento ai limiti del regolamento (UE) 2019/1009, con applicazione dei nuovi limiti di contaminanti dal 16 luglio 2022 per varie voci.

Mangimi e additivi per l’alimentazione animale

L’allegato III individua le materie prime non biologiche e gli additivi/coadiuvanti impiegabili nei mangimi biologici, distinguendo tra materie prime minerali e altre materie prime, nonché additivi tecnologici, organolettici, nutrizionali e zootecnici. Sono previste limitazioni puntuali, ad esempio sull’impiego di farina/olio di pesce, di specie ittiche sostenibili, di proteine specifiche fino al 31 dicembre 2026 e di vitamine sintetiche solo in assenza di equivalenti biologici o agricoli.

Prodotti per pulizia e disinfezione e disciplina transitoria

L’articolo 5 e l’allegato IV autorizzano i prodotti per la pulizia e la disinfezione di impianti e strutture per produzione animale, vegetale e trasformazione/magazzinaggio. In attesa della piena definizione degli elenchi, i prodotti già autorizzati dal regolamento (CE) n. 889/2008 o dal diritto nazionale possono continuare a essere utilizzati se conformi alla normativa UE pertinente; l’allegato IV, parte D, chiarisce anche che talune sostanze non possono essere usate come biocidi.

Ingredienti agricoli non biologici negli alimenti trasformati

L’articolo 7 e l’allegato V, parte B, autorizzano solo gli ingredienti agricoli non biologici espressamente elencati per la produzione di alimenti biologici trasformati, senza pregiudicare i requisiti più specifici dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848. Questa disciplina si applica dal 1° gennaio 2024; fino al 31 dicembre 2023 restano utilizzabili gli ingredienti dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 e i prodotti trasformati ottenuti prima del 1° gennaio 2024 possono restare sul mercato fino a esaurimento scorte.

Procedura per autorizzazioni specifiche in paesi terzi

L’articolo 10 disciplina la procedura per autorizzazioni specifiche in talune zone di paesi terzi ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti possono presentare alla Commissione un fascicolo motivato; la Commissione trasmette la richiesta agli Stati membri, la pubblica e valuta se l’autorizzazione è giustificata, conforme ai principi e criteri biologici e al diritto UE pertinente. L’autorizzazione, inserita nell’allegato VI, si rinnova automaticamente per periodi di due anni salvo nuovi elementi o obiezioni motivate.

Abrogazione del previgente regolamento e norme transitorie

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 889/2008, ma ne mantiene applicabili gli allegati VII e IX fino al 31 dicembre 2023 per alcune finalità. I prodotti di pulizia/disinfezione dell’allegato VII del regolamento abrogato possono continuare a essere usati fino a tale data; gli ingredienti agricoli non biologici dell’allegato IX restano utilizzabili fino al 31 dicembre 2023; gli alimenti trasformati prodotti prima del 1° gennaio 2024 con tali ingredienti possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento scorte.

Certificazione e documenti giustificativi

In relazione al passaggio al nuovo sistema di certificazione del regolamento (UE) 2018/848, i documenti giustificativi rilasciati ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1° gennaio 2022 restano validi fino alla scadenza, ma non oltre il 31 dicembre 2022. Il certificato ex articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 può essere rilasciato dal 1° gennaio 2022.

Entrata in vigore e decorrenza delle applicazioni

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 7 si applicano dal 1° gennaio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaproduzione alimentaremangimisettore vitivinicolocontrolli e certificazione

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