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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1178 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda determinati elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna rapidamente gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di specifiche categorie di animali e prodotti di origine animale, adeguandoli all’evoluzione della situazione epidemiologica e alla continuità degli scambi. Le principali rettifiche riguardano il settore avicolo e avicolo trasformato, con l’inclusione o la rimodulazione delle voci relative ad Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Ucraina e altri paesi terzi. Sono inoltre aggiunti nuovi paesi per volatili in cattività, budelli e prodotti lattiero-caseari, e vengono precisate le condizioni di transito per taluni prodotti originari della Bosnia-Erzegovina.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando vari elenchi di paesi terzi, territori e zone/compartimenti autorizzati all’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, con particolare riguardo a pollame, carne avicola, volatili in cattività, budelli e prodotti lattiero-caseari, nonché alle condizioni di transito di taluni prodotti bosniaci.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione, nell’ingresso e nel transito nell’Unione europea di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sui paesi terzi, territori, zone e compartimenti elencati negli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII di tale regolamento, includendo modifiche per Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Repubblica di Macedonia del Nord, Ucraina, Argentina, Filippine, Albania, Egitto, Iran, Libano, Pakistan, Bosnia-Erzegovina e Moldova. Le modifiche riguardano soprattutto pollame e prodotti avicoli, volatili in cattività, budelli, latte e derivati, nonché condizioni specifiche di transito attraverso l’Unione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l’ingresso di animali e prodotti di origine animale

Il regolamento interviene sul sistema degli elenchi di paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, entrambi applicabili dal 21 aprile 2021, e spiega che l’atto serve soprattutto a riallineare gli elenchi del regolamento (UE) 2021/404 a precedenti modifiche non ancora recepite, nonché all’evoluzione della situazione sanitaria nei paesi terzi.

Ambito e finalità della revisione

La revisione riguarda più allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi o delle loro zone/compartimenti autorizzati per diverse categorie di prodotti. La Commissione sottolinea che tali elenchi devono essere aggiornati frequentemente per tenere conto di cambiamenti epidemiologici, condizioni sanitarie e garanzie offerte dai paesi terzi, al fine di evitare aperture non coerenti con il livello di tutela richiesto dall’Unione.

Pollame, uova, carni avicole e carne di ratiti: aggiornamenti degli allegati V e XIV

Una parte rilevante dell’intervento concerne le importazioni di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e di ratiti, selvaggina da penna e uova. Gli allegati V e XIV sono aggiornati per tenere conto di precedenti modifiche al vecchio regime del regolamento (CE) n. 798/2008, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2021/404.

Per l’Australia, la Commissione prende atto delle informazioni aggiornate sulla precedente comparsa di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), della politica di abbattimento totale e delle operazioni di pulizia e disinfezione concluse; conclude che il focolaio è estinto e che non vi è più un rischio residuo per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti da tale paese. Conseguentemente, le voci dell’allegato V e dell’allegato XIV sono sostituite, con indicazione delle date di riferimento 31.7.2020 e 20.7.2021 per le categorie interessate.

Per il Regno Unito, la Commissione richiama diversi focolai di HPAI in aziende avicole localizzate in Galles, Inghilterra e Scozia tra gennaio e marzo 2021. Anche in questo caso viene evidenziata l’adozione della politica di abbattimento totale e la conclusione delle operazioni di sanificazione, con la conseguenza che i focolai sono considerati estinti e non sussiste più il rischio specifico che aveva determinato la sospensione per alcune zone. L’allegato V è quindi aggiornato con una nuova articolazione della parte 1 per il Regno Unito e con la parte 2 che definisce le zone GB-2.1 fino a GB-2.16 tramite coordinate WGS84 e riferimenti territoriali puntuali. L’allegato XIV è anch’esso riscritto per il Regno Unito, includendo le varie sottozone e le rispettive date di applicazione.

Il regolamento aggiorna inoltre le voci per Stati Uniti, Giappone, Repubblica di Macedonia del Nord e Ucraina, riprendendo e riallineando le autorizzazioni già previste o aggiornate da atti precedenti. Per gli Stati Uniti e per l’Ucraina sono presenti numerose sottozone e finestre temporali che riflettono l’andamento delle restrizioni e delle riaperture collegate alla situazione sanitaria. Per la Macedonia del Nord viene confermata la voce relativa alle carni fresche di pollame diverso dai ratiti, mentre per il Giappone viene riscritta la voce per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti.

Volatili in cattività: ampliamento dell’allegato VI

L’allegato VI, relativo ai paesi terzi autorizzati per l’ingresso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività, viene ampliato. Sono inserite l’Argentina e le Filippine. Per le Filippine è prevista anche una specifica voce di zona nella parte 2, riferita alla Regione Capitale Nazionale. La modifica discende dall’aggiornamento del quadro di riferimento dopo l’abrogazione del regolamento (UE) n. 139/2013 e dall’esigenza di allineare gli elenchi alle nuove basi normative.

Budelli: nuovi paesi terzi autorizzati

Nell’allegato XVI, parte 1, vengono inserite le voci di Albania, Egitto, Iran, Libano e Pakistan per l’ingresso di partite di budelli. La Commissione afferma che tali paesi terzi hanno fornito risposte a un questionario e garanzie sufficienti sotto il profilo della sanità pubblica e animale. La modifica amplia quindi la platea degli Stati da cui tali prodotti possono essere importati nell’Unione.

Latte, colostro e prodotti lattiero-caseari

Sul versante lattiero-caseario, l’allegato XVII è modificato mediante l’inserimento della Bosnia-Erzegovina tra i paesi terzi autorizzati per latte crudo, prodotti ottenuti dal latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e determinati prodotti lattiero-caseari non sottoposti a specifici trattamenti di riduzione dei rischi. L’allegato XVIII viene invece aggiornato con l’inserimento della Moldova per i prodotti lattiero-caseari sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica, in coerenza con il precedente regime del regolamento (UE) n. 605/2010.

Transito attraverso l’Unione di prodotti bosniaci

L’allegato XXII, che disciplina il transito di prodotti attraverso l’Unione a condizioni specifiche, è modificato per la Bosnia-Erzegovina. Le condizioni specifiche vengono riformulate per evitare perturbazioni degli scambi e per rispecchiare le norme precedenti applicabili fino al 20 aprile 2021. La disciplina riguarda in particolare:

  • carni fresche di bovini verso la Turchia attraverso la Bulgaria;
  • carni fresche di ungulati, pollame, ratiti, selvaggina da penna, uova, ovoprodotti, prodotti a base di carne e latte/latticini destinati ad altri paesi terzi attraverso la Croazia;
  • prodotti originari della Bosnia-Erzegovina destinati ad altri paesi terzi o territori dopo il transito attraverso l’Unione.

La parte 3 dell’allegato XXII chiarisce che l’autorizzazione vale solo per le partite indicate nella colonna 3 della tabella della parte 1 e specifica il percorso autorizzato, distinguendo tra transito verso la Turchia attraverso la Bulgaria, verso altri paesi terzi attraverso la Croazia e attraverso l’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne giustifica l’entrata in vigore urgente con l’esigenza di certezza del diritto, considerando che il regolamento (UE) 2021/404 è già applicabile dal 21 aprile 2021 e che gli elenchi aggiornati devono essere operativi senza ritardi.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi autorizzati

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. La finalità è riallineare gli elenchi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché alle più recenti valutazioni sanitarie e alle modifiche già intervenute in precedenti atti ormai abrogati.

Pollame e prodotti avicoli: Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Macedonia del Nord e Ucraina

Negli allegati V e XIV sono aggiornate le voci relative a Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Repubblica di Macedonia del Nord e Ucraina, con adeguamento delle categorie di pollame, uova da cova, pulcini, carni fresche di pollame e di ratiti, e selvaggina da penna autorizzati. Per Australia e Regno Unito sono richiamati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e la conclusione della loro estinzione, con ripristino/aggiornamento delle condizioni di ingresso. Per il Regno Unito sono inoltre aggiornate le zone GB-2 con coordinate e date di riferimento. Per Giappone, Macedonia del Nord e Ucraina le voci sono riallineate agli elenchi precedenti e alle zone autorizzate.

Volatili in cattività: Argentina e Filippine

Nell’allegato VI sono inserite l’Argentina e le Filippine tra i paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività e di uova da cova di volatili in cattività. Per le Filippine è aggiunta anche una voce di parte 2 relativa alla Regione Capitale Nazionale.

Budelli: nuovi paesi autorizzati

Nell’allegato XVI sono inserite le voci per Albania, Egitto, Iran, Libano e Pakistan come paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli, sulla base delle risposte fornite a un questionario e delle garanzie sanitarie ritenute sufficienti dalla Commissione.

Latte e prodotti lattiero-caseari: Bosnia-Erzegovina e Moldova

Nell’allegato XVII è inserita la Bosnia-Erzegovina tra i paesi terzi autorizzati per latte crudo, colostro e prodotti derivati destinati al consumo umano, mentre nell’allegato XVIII è inserita la Moldova per i prodotti lattiero-caseari sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica.

Transito di prodotti originari della Bosnia-Erzegovina

Nell’allegato XXII sono aggiornate le condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di taluni prodotti bosniaci, inclusi carni fresche, prodotti a base di carne, latte, latticini, colostro, uova e ovoprodotti. Le condizioni sono riscritte per chiarire che l’autorizzazione vale solo per partite originarie della Bosnia-Erzegovina dirette, a seconda dei casi, verso la Turchia attraverso la Bulgaria, verso altri paesi terzi attraverso la Croazia o attraverso l’Unione.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione motiva l’urgenza con l’esigenza di certezza del diritto, considerando che il regolamento (UE) 2021/404 si applica dal 21 aprile 2021.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni agroalimentaricommercio internazionalesicurezza alimentarebenessere e controllo veterinario

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