Regolamento (UE) 2021/1177
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di rimuovere il propoxycarbazone dall’elenco delle sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sull’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. Alla luce della nuova valutazione che non conferma più la persistenza del propoxycarbazone, la Commissione lo elimina dall’elenco, evitando incoerenze con il suo rinnovo di approvazione come sostanza attiva. La modifica ha natura meramente aggiornativa e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Rimozione del propoxycarbazone dall’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione ai sensi della normativa UE sui prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al propoxycarbazone e, per effetto della modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, incide sull’elenco UE delle sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina l’autorizzazione generale dei prodotti, ma solo la classificazione del propoxycarbazone rispetto alla categoria delle sostanze candidate alla sostituzione.
Rimozione del propoxycarbazone dall’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 nel contesto della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La finalità è allineare l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione alla nuova valutazione del propoxycarbazone, che non conferma più i presupposti per tale qualificazione.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, alcune sostanze attive possono essere considerate "candidate alla sostituzione" quando soddisfano i criteri richiamati dall’allegato II, punto 4. Il propoxycarbazone era stato incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 in quanto ritenuto conforme a due dei tre criteri per una sostanza PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica). Tuttavia, il successivo regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 ha rinnovato l’approvazione del propoxycarbazone come sostanza attiva, senza mantenerlo nella categoria delle sostanze candidate alla sostituzione; la nuova valutazione non ha confermato la persistenza, con conseguente venir meno dei presupposti PBT richiamati dalla Commissione.
Oggetto della modifica
Per evitare confusione tra lo status di sostanza attiva approvata e quello di sostanza candidata alla sostituzione, il regolamento dispone la soppressione della voce relativa al propoxycarbazone dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. Si tratta quindi di un intervento puntuale e di aggiornamento dell’elenco, senza introdurre nuove regole generali sull’autorizzazione dei fitosanitari.
Effetti giuridici e decorrenza
La modifica opera attraverso l’articolo 1, che rinvia all’allegato del regolamento stesso per la soppressione della voce interessata. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; inoltre, come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per i professionisti che assistono imprese del settore agrochimico e fitosanitario, l’effetto principale è la rimozione del propoxycarbazone dall’elenco delle sostanze che, ai fini UE, richiedono la considerazione come candidate alla sostituzione. Ciò incide sul quadro regolatorio di riferimento per l’uso e la valutazione della sostanza, ma non comporta, nel testo analizzato, ulteriori obblighi procedurali, sanzioni o regimi transitori specifici.
Disposizioni principali
Motivazione della modifica dell’elenco
Il propoxycarbazone era stato inserito tra le sostanze candidate alla sostituzione perché ritenuto soddisfare due dei tre criteri per una sostanza PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) ai sensi dell’allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 ha rinnovato l’approvazione della sostanza attiva, ma la nuova valutazione non ne ha confermato la persistenza; di conseguenza la sostanza non soddisfa più due criteri PBT e non deve più essere considerata candidata alla sostituzione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 conformemente all’allegato del presente regolamento. L’allegato allegato al regolamento sopprime la voce relativa al propoxycarbazone dall’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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