Regolamento (UE) 2021/1176
Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sulle TSE nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001, rafforzando la sorveglianza genetica dei casi positivi in ovini e caprini e chiarendo le regole di comunicazione alla Commissione. Interviene inoltre sulla rimozione del materiale specifico a rischio nei piccoli ruminanti, sopprimendo una modalità identificativa non utilizzata e modificando le misure applicabili ai greggi con scrapie atipica. Infine, allinea i requisiti di importazione di determinati prodotti derivati da bovini, ovini e caprini, colmando una lacuna relativa ai prodotti provenienti da paesi o regioni a rischio controllato di BSE quando gli animali di origine provengono da territori a rischio indeterminato.
Modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 in materia di TSE, scrapie nei piccoli ruminanti, rimozione del materiale specifico a rischio e condizioni di importazione di prodotti bovini, ovini e caprini.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della prevenzione, sorveglianza, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini e nei caprini, nonché alle importazioni nell’Unione di prodotti di origine bovina, ovina e caprina disciplinate dall’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001. Incide anche sulla gestione dei greggi con scrapie atipica e sulle misure di rimozione del materiale specifico a rischio negli animali di età superiore a 12 mesi o con incisivo permanente spuntato. È direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001
Il regolamento interviene sul quadro UE di prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), con particolare attenzione a ovini e caprini. Le modifiche rispondono sia a esigenze di aggiornamento scientifico e di chiarezza normativa sia alla necessità di correggere una lacuna nei requisiti di importazione da paesi o regioni con diverse qualifiche di rischio BSE.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 999/2001 costituisce la base della disciplina europea sulle TSE e classifica gli Stati membri, i paesi terzi e le regioni in funzione del rischio di BSE. Il nuovo intervento modifica quattro allegati: l’allegato III sulla sorveglianza, l’allegato V sul materiale specifico a rischio, l’allegato VII sulle misure di controllo ed eradicazione e l’allegato IX sui requisiti di importazione di prodotti derivati da bovini, ovini e caprini.
Sorveglianza e genotipizzazione dei casi di TSE
L’allegato III viene aggiornato per rafforzare la caratterizzazione genetica dei casi positivi. Per ogni caso di TSE accertato negli ovini deve essere determinato il genotipo della proteina prionica ai codoni 136, 154 e 171; per i casi di scrapie atipica è richiesto anche il genotipo al codone 141. I casi positivi in ovini con genotipo ARR/ARR devono essere immediatamente comunicati alla Commissione, poiché tale genotipo è considerato resistente alla scrapie classica e un caso positivo rappresenta un evento inatteso.
Per i caprini, il regolamento impone la determinazione del genotipo ai codoni 146 e 222. Devono essere immediatamente comunicati alla Commissione i casi positivi in caprini che presentino serina o acido aspartico in almeno un allele al codone 146 e/o lisina in almeno un allele al codone 222, in linea con le evidenze scientifiche sulla possibile resistenza genetica ad alcuni ceppi di scrapie classica.
La sorveglianza documentale è inoltre rafforzata imponendo che, per ciascun ovino e caprino risultato positivo al test TSE e campionato secondo le regole dell’allegato III, sia registrato il genotipo e, se possibile, anche la razza.
Materiale specifico a rischio nei piccoli ruminanti
L’allegato V è modificato per confermare la nozione di materiale specifico a rischio per ovini e caprini: cranio, inclusi cervello e occhi, e midollo spinale degli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente. Viene soppressa la possibilità, introdotta nel 2018, di usare un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione per identificare gli animali di età superiore a 12 mesi, scelta motivata da ragioni di certezza del diritto e perché tale facoltà non era stata di fatto utilizzata dagli Stati membri.
Misure relative alla scrapie atipica
L’allegato VII, capitolo B, viene rimodulato con riferimento alle misure applicabili dopo la conferma di una TSE nei bovini, ovini e caprini. È soppresso il punto 2.2.3, che prevedeva una sorveglianza rafforzata di due anni nei greggi con caso confermato di scrapie atipica. Il regolamento mantiene tuttavia un sistema di restrizioni e periodi di monitoraggio articolato su base biennale: al punto 3.5, lettera d), le misure si applicano per due anni dalla completa attuazione delle misure di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2, lettere b) o c), purché non si verifichino casi di TSE diversi dalla scrapie atipica; al punto 4.6, le restrizioni operano per due anni dall’individuazione dell’ultimo caso di TSE diverso dalla scrapie atipica nelle aziende che abbiano applicato l’opzione 3 del punto 2.2.2, lettera d).
Requisiti per l’importazione di prodotti bovini, ovini e caprini
L’allegato IX, capitolo C, sezione C, punto 1, viene completato con due requisiti aggiuntivi per i prodotti derivati da bovini, ovini e caprini quando gli animali di origine provengono da un paese o da una regione classificati a rischio indeterminato di BSE ai sensi della decisione 2007/453/CE. In tali casi, gli animali non devono essere stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli, e i prodotti devono essere stati ottenuti e manipolati in modo da non contenere né essere contaminati da tessuti nervosi e linfatici esposti durante la rimozione delle ossa.
Queste condizioni colmano una lacuna che consentiva, per effetto della precedente formulazione, l’ingresso nel mercato dell’Unione di prodotti non conformi a requisiti già previsti per l’importazione diretta da paesi o regioni a rischio indeterminato di BSE.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Genotipizzazione dei casi di TSE negli ovini e nei caprini
L’allegato III è modificato per imporre la determinazione del genotipo della proteina prionica per ciascun caso di TSE accertato negli ovini (codoni 136, 154 e 171) e nei caprini (codoni 146 e 222). I casi positivi devono essere immediatamente comunicati alla Commissione quando, negli ovini, il genotipo codifica alanina/alanina al codone 136, arginina/arginina al codone 154 e arginina/arginina al codone 171; per le scrapie atipiche ovine si determina anche il codone 141. Nei caprini la comunicazione immediata è richiesta quando il genotipo presenta serina o acido aspartico in almeno un allele al codone 146 e/o lisina in almeno un allele al codone 222. È inoltre richiesto il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino e caprino risultato positivo al test TSE campionato ai sensi delle regole di sorveglianza.
Materiale specifico a rischio negli ovini e caprini
L’allegato V, punto 1, lettera b), è riscritto per confermare che, per ovini e caprini, il materiale specifico a rischio comprende il cranio, inclusi cervello e occhi, e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente. È soppressa la possibilità, introdotta nel 2018, di usare un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione per identificare gli animali di età superiore ai 12 mesi.
Misure per greggi con scrapie atipica
Nell’allegato VII, capitolo B, è soppresso il punto 2.2.3 relativo alla sorveglianza rafforzata di due anni nei greggi in cui sia stato confermato un caso di scrapie atipica. Sono inoltre riformulate le disposizioni sui periodi di restrizione e sorveglianza: al punto 3.5, lettera d), le misure si applicano per due anni dalla completa attuazione delle misure di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2, lettere b) o c), purché nel periodo non si registri alcun caso di TSE diverso dalla scrapie atipica; al punto 4.6, le restrizioni si applicano per due anni dall’individuazione dell’ultimo caso di TSE diverso dalla scrapie atipica nelle aziende in cui è stata applicata l’opzione 3 del punto 2.2.2, lettera d).
Importazione nell’Unione di prodotti bovini, ovini e caprini
L’allegato IX, capitolo C, sezione C, punto 1, è integrato con due nuove condizioni per i prodotti derivati da bovini, ovini e caprini quando gli animali di origine provengono da un paese o da una regione classificati a rischio indeterminato di BSE ai sensi della decisione 2007/453/CE: non devono essere stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli e i prodotti devono essere ottenuti e manipolati in modo da non contenere né essere contaminati da tessuti nervosi e linfatici esposti durante la rimozione delle ossa.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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