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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1228

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo profondo le specifiche tecniche dei tachigrafi intelligenti per adeguarle alle nuove prescrizioni del quadro UE sui tempi di guida e sulle funzioni di posizionamento. Introduce la seconda versione dei tachigrafi di seconda generazione, con registrazione automatica degli attraversamenti di frontiera e delle operazioni di carico/scarico, autenticazione GNSS Galileo (OSNMA), aggiornamenti software e nuove capacità di memorizzazione delle carte. Viene inoltre rafforzata l’interfaccia ITS, il regime di consenso del conducente e l’interoperabilità tra carte e apparecchi di diverse generazioni.

Modifica le specifiche tecniche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per introdurre la seconda versione dei tachigrafi intelligenti e delle relative carte, con nuove funzioni di localizzazione, attraversamento frontiere, carico/scarico, aggiornamenti software e interoperabilità.

Ambito di applicazione

Si applica ai tachigrafi intelligenti, alle loro unità elettroniche di bordo, ai sensori di movimento, ai dispositivi GNSS esterni, alle carte tachigrafiche di conducente, officina, controllo e azienda, nonché ai dispositivi e sistemi collegati per il trasferimento dati, la taratura, l’ITS e la comunicazione remota. Riguarda i veicoli soggetti al regolamento (UE) n. 165/2014 e al regolamento (CE) n. 561/2006, con particolare rilievo per i veicoli commerciali leggeri entro l’ambito esteso dagli emendamenti del 2020. Si applica dal 21 agosto 2023, senza pregiudicare le regole di interoperabilità e coesistenza tra prima e seconda generazione previste dall’appendice 15; talune funzioni e strutture sono riservate alla versione 2 della seconda generazione. Restano rilevanti le eccezioni previste per controlli di autorità non UE che utilizzino carte o protocolli di prima generazione.

Modifica delle specifiche tecniche dei tachigrafi intelligenti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 aggiorna il regolamento (UE) 2016/799 per allineare le specifiche tecniche dei tachigrafi intelligenti alle modifiche introdotte dal pacchetto normativo sui tempi di guida e sul posizionamento. Il contesto richiamato nei considerando evidenzia l’esigenza di introdurre una nuova versione del tachigrafo intelligente capace di registrare ulteriori eventi e dati, migliorare la sicurezza e gestire l’evoluzione software senza sostituzioni hardware frequenti.

Ambito e finalità della riforma

La disciplina riguarda le unità elettroniche di bordo, i sensori di movimento, i dispositivi GNSS, le carte tachigrafiche e le interfacce di comunicazione e trasferimento dati. Il regolamento mira a rendere obbligatorie alcune funzioni già previste come evoluzione del sistema: posizionamento automatico alla frontiera e in relazione al carico/scarico, autenticazione del segnale satellitare Galileo, interoperabilità tra generazioni diverse di apparecchiature e maggiore capacità di memorizzazione delle carte.

Nuove funzioni della seconda versione dei tachigrafi di seconda generazione

L’allegato IC viene modificato in modo estensivo per introdurre una seconda versione della seconda generazione. Tra le principali innovazioni figurano:

  • registrazione automatica degli attraversamenti di frontiera;
  • registrazione delle operazioni di carico, scarico e carico/scarico simultaneo;
  • autenticazione della posizione tramite GNSS e gestione dello stato di autenticazione;
  • memorizzazione della mappa digitale necessaria a identificare il paese attraversato;
  • supporto all’OSNMA di Galileo;
  • aggiornamenti software per aggiungere funzioni o correggere vulnerabilità.

Interfaccia ITS, protezione dei dati e consenso

L’unità elettronica di bordo deve comprendere un’interfaccia ITS conforme all’appendice 13. Il regolamento distingue i dati personali e non personali e impone, per la trasmissione dei dati personali nel modo funzionamento, il consenso verificabile del conducente. Il consenso può essere attivato o disattivato tramite menu e viene richiesto anche al primo inserimento di una carta sconosciuta. Il fabbricante deve classificare i dati aggiuntivi eventualmente resi disponibili via ITS e la presenza dell’interfaccia non deve compromettere il funzionamento o la sicurezza della VU.

Posizionamento, frontiere e carico/scarico

La nuova disciplina rafforza in modo significativo la registrazione della posizione. La VU deve rilevare gli attraversamenti di frontiera sulla base della posizione misurata e della mappa digitale memorizzata, ignorando gli attraversamenti troppo brevi, inferiori a 120 secondi. Deve inoltre registrare le operazioni di carico/scarico e la relativa posizione, con memorizzazione dell’accuratezza GNSS, dell’odometro e dello stato di autenticazione. Le carte di conducente e officina devono conservare tali dati per il numero di giorni e di registrazioni previsto dalle nuove specifiche.

OSNMA e gestione delle anomalie GNSS

L’appendice 12 viene riscritta per introdurre l’autenticazione dei messaggi di navigazione Galileo. Il ricevitore GNSS deve supportare OSNMA e produrre messaggi di posizione autentica, oltre a messaggi standard non autenticati. Sono previsti controlli di coerenza per prevenire attacchi come meaconing, regole per il trasferimento dell’ora RTC e della differenza massima di tempo, nonché una disciplina puntuale delle anomalie: assenza di informazioni di posizione, conflitto di orari, dati contrastanti sul movimento del veicolo e anomalia GNSS.

Aggiornamenti software e requisiti hardware

Il regolamento introduce un diritto/obbligo tecnico all’implementazione di aggiornamenti software, purché gli aggiornamenti non richiedano risorse hardware ulteriori rispetto a quelle riservate. La funzione deve consentire modifiche alle funzioni, all’architettura dei file, l’aggiunta di nuove funzioni imposte dal diritto UE e l’installazione di patch di sicurezza. L’unità deve inoltre conservare risorse hardware libere pari almeno al 35% per il software/dati e al 65% per l’aggiornamento della mappa digitale, rispetto alla versione 2021 della mappa NUTS 0.

Interoperabilità tra generazioni e coesistenza

L’appendice 15 disciplina il passaggio tra prima e seconda generazione e tra versione 1 e versione 2 della seconda generazione. Le carte di prima generazione restano utilizzabili nelle VU di seconda generazione fino alla scadenza, mentre le VU di seconda generazione devono usare le carte dell’officina di seconda generazione. Sono dettagliate anche le regole di trasferimento dati tra carte e VU di diverse generazioni, incluse eccezioni per controlli di autorità non UE.

Obblighi delle imprese di trasporto e conservazione dati

Le imprese che utilizzano veicoli con tachigrafo conforme all’allegato devono trasferire i dati dall’unità elettronica di bordo entro 90 giorni e quelli dalla carta del conducente entro 28 giorni. I dati trasferiti devono essere conservati per almeno dodici mesi. Il regolamento chiarisce inoltre che, nei trasferimenti tramite interfacce aggiuntive, i diritti di accesso del modo azienda si applicano anche ai dati resi disponibili tramite tali canali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 agosto 2023. La natura del provvedimento è quella del regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IC del regolamento 2016/799

L’articolo 1 dispone la modifica integrale dell’allegato IC del regolamento (UE) 2016/799 secondo l’allegato del regolamento, cioè la revisione delle specifiche tecniche degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche.

Nuova versione del tachigrafo intelligente

Viene introdotta una nuova versione del tachigrafo intelligente per recepire le funzioni supplementari imposte dal regolamento (UE) 2020/1054: registrazione automatica della posizione alla frontiera, registrazione delle operazioni di carico/scarico, supporto OSNMA, interfaccia ITS obbligatoria e predisposizione agli aggiornamenti software.

Interfaccia ITS e consenso del conducente

L’unità elettronica di bordo deve includere un’interfaccia ITS conforme all’appendice 13; la trasmissione di dati personali attraverso tale interfaccia richiede, nel modo funzionamento, il consenso verificabile del conducente, mentre il consenso non si applica in modo controllo, azienda o taratura. Sono disciplinati classificazione dei dati, accessi e coesistenza con altre interfacce.

Nuove funzioni di posizionamento, frontiera e carico/scarico

Sono introdotti obblighi di registrazione e memorizzazione degli attraversamenti di frontiera, delle operazioni di carico/scarico e dello stato di autenticazione della posizione GNSS. La mappa digitale deve essere memorizzata nella VU per il rilevamento delle frontiere e può essere aggiornata tramite meccanismi software dedicati.

Autenticazione GNSS e OSNMA

Il ricevitore GNSS deve supportare l’autenticazione dei messaggi di navigazione Galileo (OSNMA). Sono previste prove specifiche in appendice 9, controlli di coerenza, gestione degli stati di posizione autenticata e non autenticata, e regole per la registrazione delle anomalie GNSS.

Aggiornamenti software

La VU deve integrare una funzione per implementare aggiornamenti software, purché non servano risorse hardware aggiuntive oltre quelle riservate al requisito 226 septies. Gli aggiornamenti possono introdurre nuove funzioni legate alla normativa UE, modificare strutture dati e installare patch di sicurezza, e non devono cancellare i dati di attività del conducente.

Memorizzazione delle carte e nuove capacità

Le carte tachigrafiche di seconda generazione, versione 2, acquisiscono nuovi file elementari e capacità di memorizzazione per attraversamenti di frontiera, carico/scarico, tipo di carico, autenticazione dei luoghi di inizio/fine lavoro giornaliero, configurazioni VU e dati aggiuntivi di taratura. Sono fissate capacità numeriche precise, incluse 56 giornate di attività del conducente.

Obblighi delle imprese di trasporto

Le imprese devono trasferire i dati dall’unità elettronica di bordo entro 90 giorni e quelli dalla carta del conducente entro 28 giorni, conservandoli per almeno dodici mesi. È altresì rafforzata la disciplina dei diritti di accesso e della trasmissione dei dati tramite interfacce esterne.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 agosto 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradatachigrafisicurezza stradaleprotezione dei datiinteroperabilità tecnica

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