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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento sintetico - 'Vecchio' reddito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, per l’anno d’imposta 2008, un reddito di 48.090 euro a fronte degli 8.942 euro dichiarati, sulla base di vari indici di capacità contributiva: abitazione, autovetture, imbarcazione, assicurazioni e rate di finanziamento. Il contribuente contestava la legittimità e l’attendibilità del redditometro, la motivazione dell’avviso, la rilevanza di alcuni beni e la possibilità di giustificare le spese con risorse non reddituali, tra cui il TFR percepito dalla moglie. L’Agenzia sosteneva invece che la disponibilità dei beni-indice producesse una presunzione legale relativa di maggiore capacità contributiva, superabile solo con una prova concreta della diversa provenienza delle somme.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio e riformato in parte la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto che gli elementi-indice previsti dal redditometro non possono essere disconosciuti dal giudice una volta accertata la loro effettiva disponibilità; il contribuente deve fornire la prova contraria della provenienza non reddituale o della minore entità delle risorse. È stata esclusa dal calcolo l’autovettura RX, perché documentata come bene strumentale dell’attività d’impresa. È stato inoltre riconosciuto come fonte di liquidità il 50% del TFR percepito dalla moglie, ritenendo ragionevole che il coniuge contribuisse per metà alle spese familiari, anche se non era stata dimostrata la materiale disponibilità del TFR da parte del contribuente. Sono state respinte le altre contestazioni e l’appello incidentale del contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Accertamento sintetico sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva.

    La disponibilità effettiva di beni e servizi-indice consente all’Amministrazione di presumere una maggiore capacità contributiva. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando che il reddito presunto non esiste, è inferiore oppure che le spese sono state finanziate con somme non imponibili, esenti o già tassate.

  • Art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    Il redditometro consente di risalire dalla disponibilità di determinati beni alla presumibile esistenza di un reddito adeguato a sostenerne il mantenimento.

  • Art. 2728 c.c.

    Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

    Secondo l’orientamento richiamato, la presunzione collegata ai beni-indice è legale relativa: l’Ufficio non deve provare ulteriormente il maggior reddito, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e documentata.

  • Art. 53 Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il principio impone che l’accertamento rifletta una capacità economica effettiva e consente al contribuente di dimostrare che le spese sono state sostenute con risorse non reddituali o con importi inferiori a quelli stimati.

  • Art. 5, comma 1, D.M. 10 settembre 1992

    La contestazione relativa ai criteri e agli atti applicativi del redditometro è stata respinta; la disciplina e i relativi aggiornamenti sono stati ritenuti applicabili.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 62, 66, 67, 68, 71 e 73

    Le disposizioni sono state richiamate per affermare il trasferimento all’Agenzia delle Entrate delle competenze regolamentari e attuative precedentemente spettanti al Ministero delle Finanze.

  • Art. 23 Costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

    La censura di violazione della riserva di legge è stata respinta, ritenendo legittimi gli atti direttoriali adottati nell’ambito delle competenze attribuite all’Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Nel vecchio redditometro, la disponibilità effettiva di beni-indice come abitazioni, autovetture e imbarcazioni può fondare la presunzione di un reddito superiore a quello dichiarato.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestare in astratto la natura statistica o automatica del redditometro: deve dimostrare concretamente l’inesistenza, la minore entità o la diversa origine delle somme utilizzate.
  • Le risorse non imponibili, esenti, già tassate o provenienti da terzi possono giustificare le spese, ma devono essere documentate e deve essere dimostrato il loro effettivo impiego per le esigenze considerate nell’accertamento.
  • Un bene strumentale utilizzato esclusivamente nell’attività d’impresa può essere escluso dal calcolo, purché tale circostanza sia provata con documentazione coerente e idonea.
  • Le somme ricevute dal coniuge possono rilevare per giustificare le spese familiari anche senza prova del trasferimento materiale al contribuente, quando sia ragionevole presumere una ripartizione delle spese; in questa decisione è stata riconosciuta la quota del 50%.
  • I costi figurativi o gli ammortamenti non dimostrano automaticamente la disponibilità di liquidità personale: occorre provare il passaggio delle risorse dalla sfera dell’impresa a quella privata.
  • La prova contraria deve essere riferita ai singoli elementi dell’accertamento: errori di superficie, annualità dei pagamenti, spese effettive e provenienza delle somme devono essere supportati da documenti specifici.

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