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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13270/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società poi fallita, di una cartella di pagamento relativa a IRAP 2005. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo tardiva la notifica della cartella, perché la sospensione dei termini per il sisma Sicilia 2002 prevista dall’art. 1, comma 1011, della L. n. 296/2006 non avrebbe inciso sul termine decadenziale ordinario per la riscossione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 1, comma 1011, della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 36-bis del d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008. Secondo la ricorrente, la norma avrebbe natura facoltativa e non obbligatoria: il termine decadenziale per notificare la cartella non sarebbe scaduto il 15 dicembre 2008, ma il 31 dicembre 2011. La Corte rileva però che non risulta provato né dedotto che il contribuente abbia chiesto di avvalersi della facoltà di definizione/regolarizzazione prevista dalla norma speciale; pertanto non opera la proroga dei termini invocata dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina speciale richiamata, in coerenza con precedenti relativi al sisma 1990 e alla regolarizzazione fiscale facoltativa, comporta la sospensione/proroga dei termini per la notifica delle cartelle solo se il contribuente abbia effettivamente scelto di avvalersene. In mancanza di prova di tale opzione, resta ferma la scadenza ordinaria. Tuttavia, nel caso concreto, poiché non è emersa la prova dell’adesione del contribuente al beneficio, la doglianza dell’Agenzia è stata respinta. L’ordinanza si conclude quindi con il rigetto del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente conferma della decisione di merito favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come norma sulla notifica della cartella e sul termine decadenziale della riscossione; non risulta violato perché la proroga speciale opera solo se il contribuente ha scelto di avvalersene

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006

    "è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007..."

    norma speciale di definizione facoltativa della posizione tributaria, che può incidere sui termini di riscossione solo in caso di effettiva adesione del contribuente

  • art. 36-bis d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008

    ha modificato la disciplina originaria della definizione agevolata, ma senza mutarne la natura facoltativa richiamata dalla Corte

  • art. 13 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato per l’applicazione del ravvedimento operoso ai ritardati versamenti dei tributi e contributi oggetto della disciplina speciale

  • art. 138, commi 1, 2 e 3, L. n. 388/2000

    utilizzato in via analogica: anche lì la proroga dei termini di riscossione dipende dalla scelta del contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale

Massime di principio

  • Quando una norma speciale di definizione o regolarizzazione fiscale attribuisce al contribuente una facoltà e non un obbligo, la proroga o sospensione dei termini di riscossione non opera automaticamente, ma solo se risulti provata l’effettiva adesione del contribuente alla procedura.
  • In tema di termini decadenziali per la notifica della cartella, l’Amministrazione che invochi una proroga speciale fondata sulla facoltà concessa al contribuente deve allegare e, se contestato, provare che quella facoltà sia stata esercitata.
  • La ratio delle proroghe connesse a procedure di regolarizzazione è quella di concedere più tempo all’Ufficio solo quando il contribuente utilizzi lo spatium deliberandi per definire la propria posizione, generando per l’Amministrazione l’esigenza di verificare la correttezza della regolarizzazione.
  • Le discipline speciali in materia di sospensione o definizione fiscale vanno interpretate in coerenza sistematica: la dilatazione dei termini di riscossione è funzionale all’eventuale attività del contribuente di regolarizzazione, non può essere presunta in assenza di prova dell’adesione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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