Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2415/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e adozione di misure cautelari, - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui la ricorrente è risultata vincitrice nella posizione n. 1936, anziché in migliore posizione per l'errata valutazione di 2 quesiti contenuti nella prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto; - della valutazione della prova di concorso della ricorrente, svoltasi in data 24.10.2025 alle ore 8:00, e del relativo verbale (non conosciuto), nella parte in cui le domande nn. 17 e 21 sono state valutate erroneamente dalla Commissione; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la corretta valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a rettificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente e la relativa graduatoria finale.

Giustizia amministrativa202603425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva del concorso e valutazione della prova scritta, nella parte relativa ai quesiti n. 17 e n. 21

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, ha conseguito 25/30 nella prova scritta ed è risultata idonea e vincitrice, collocandosi alla posizione n. 1936. Ha impugnato la graduatoria definitiva e la valutazione della prova, sostenendo l’erroneità delle risposte ritenute valide dall’Amministrazione con riferimento ai quesiti n. 17 e n. 21. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla corretta valutazione, la rettifica del punteggio e della graduatoria, nonché la sospensione cautelare degli atti impugnati. In via preliminare, il Collegio ha esaminato la tempestività del ricorso, ritenendo che la lesività dell’operato amministrativo sia emersa per la ricorrente soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale risultava l’insufficienza del punteggio ai fini del conseguimento della posizione auspicata.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta parzialmente. Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la piena conoscenza della lesività della valutazione è stata acquisita con la pubblicazione della graduatoria definitiva. Quanto al quesito n. 17, ha ravvisato il fumus boni iuris richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione, che aveva riconosciuto come corretta la risposta fornita dalla ricorrente. Ha quindi disposto, in via interinale, l’attribuzione di un punto aggiuntivo, risultante dal riconoscimento di 0,75 punti per la risposta corretta e dall’eliminazione della penalità di 0,25 punti, nonché la rettifica della posizione in graduatoria. Quanto al quesito n. 21, invece, ha escluso la sussistenza della parvenza di fondatezza necessaria per la tutela cautelare, ritenendo corretta la risposta individuata dall’Amministrazione e non quella indicata dalla ricorrente, in conformità a precedenti pronunce della Sezione e in assenza, allo stato, di annullamento di tali statuizioni da parte del Consiglio di Stato. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con accoglimento limitato al profilo relativo al quesito n. 17 e fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • La lesività della valutazione di una prova concorsuale, per il candidato risultato idoneo, può emergere soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva quando da essa risulti la posizione conseguita e l’insufficienza del punteggio rispetto al bene della vita perseguito; il ricorso proposto dopo tale pubblicazione è tempestivo.
  • In sede cautelare, quando una precedente pronuncia dello stesso giudice abbia già ritenuto corretta la risposta fornita da un candidato a un quesito concorsuale, tale accertamento può integrare il fumus boni iuris necessario per disporre l’attribuzione interinale del punteggio corrispondente e la rettifica provvisoria della graduatoria.
  • La tutela cautelare può essere accolta limitatamente ad alcuni quesiti della prova concorsuale e negata per altri, quando il fumus boni iuris sussista solo rispetto a una parte delle contestazioni dedotte.
  • In assenza di un annullamento in appello della precedente statuizione, il giudice può escludere il fumus boni iuris della censura che contesti una risposta concorsuale già ritenuta corretta dall’Amministrazione e confermata da precedenti decisioni della stessa Sezione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.