Sentenza n. 363/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, derivante da una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, di attribuire la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2023/2024, del valore di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo di 500 euro, condannando il Ministero all'attribuzione della carta oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 aprile 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 gennaio 2025. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nonostante ciò, il titolo era rimasto ineseguito. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero non ha contestato il mancato adempimento; nel corso del giudizio ha depositato soltanto un decreto di pagamento relativo alle spese di lite in favore del difensore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia, limitatamente all'attribuzione della carta elettronica per la formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, disponendo che il commissario adotti gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il TAR ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., ritenendo non sussistenti, in ragione dell'esiguità dell'importo, i relativi presupposti, salva la possibilità di provvedervi su istanza della ricorrente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio per completare le procedure necessarie all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere, in sede di ottemperanza, dell'inadempimento di una pubblica amministrazione a un obbligo imposto da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo abbia efficacia esecutiva e siano decorsi i termini dilatori previsti dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione intimata, dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del titolo giudiziale, della notificazione e del passaggio in giudicato, consente di ritenere comprovata l'inottemperanza.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile decorso del termine assegnato e previa comunicazione dell'ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando, valutate le circostanze concrete e l'esiguità dell'importo dovuto, non risultino allo stato sussistenti i relativi presupposti; essa può essere applicata successivamente in caso di persistente inottemperanza.
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