Cassazione Penale, Ordinanza n. 39843/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado in rito abbreviato a un imputato ritenuto responsabile del furto di un furgone lasciato in sosta sulla pubblica via e del danneggiamento dell'autoradio installata sul mezzo. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p., lamentando una errata valutazione della prova e un travisamento del compendio probatorio. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero trascurato l'ipotesi alternativa che il veicolo fosse stato sottratto da terzi prima dell'utilizzo da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero sostanzialmente reiterative di quelle già proposte in appello e già disattese sulla base del medesimo materiale probatorio, in presenza di una cd. doppia conforme. Ha inoltre osservato che il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando la motivazione utilizzi un'informazione inesistente nel processo o ometta la valutazione di una prova decisiva, e comunque nei limiti consentiti in sede di legittimità. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato il riconoscimento dell'imputato alla guida del furgone poco dopo la sottrazione, la sua fuga dopo l'abbandono del mezzo e il quadro indiziario complessivo, ritenendolo idoneo a fondare la responsabilità. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto richiamata per qualificare la sottrazione del furgone.
art. 625 c.p.
Aggravanti del furto contestate nel capo d'imputazione e richiamate dalla sentenza di merito.
art. 635, comma 2, n. 1, c.p.
Norma sul danneggiamento richiamata per il pregiudizio arrecato all'autoradio installata sul veicolo.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova e degli indizi.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dalla difesa quale parametro della decisione di condanna e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se la motivazione si fonda su un'informazione inesistente nel processo oppure omette la valutazione di una prova decisiva; non è sufficiente la semplice riproposizione di censure già dedotte in appello.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità non può essere utilizzato per superare i limiti del devolutum mediante una nuova rilettura del materiale probatorio, salvo che il giudice di appello abbia richiamato atti probatori non esaminati dal primo giudice.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio può ritenersi rispettata anche quando l'accertamento del fatto si fonda su un quadro indiziario e su massime di अनुभवienza, purché il ragionamento non sia meramente plausibile ma abbia una base razionale e coerente.
- Il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, la sequenza temporale degli eventi e la fuga dopo l'abbandono del bene possono costituire un compendio indiziario idoneo a sorreggere l'affermazione di responsabilità, se letti unitariamente e in assenza di spiegazioni alternative credibili.
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