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Sentenza

Sentenza n. 3060/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5473 emessa in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 6035/2023, notificata dapprima in data 26/05/2023, passata in giudicato e, ai fini dell’esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 11/07/2024;

Giustizia amministrativa202503544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'attivazione della carta e al pagamento delle spese del giudizio ordinario. L'ottemperanza è stata limitata alla mancata attivazione della carta, con esclusione delle spese di lite del giudizio presupposto, il cui pagamento poteva essere richiesto dal difensore antistatario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 11 luglio 2024; il ricorso, notificato e depositato il 17 marzo 2025, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare che il giudicato non fosse stato eseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti le condizioni processuali, consistenti nella notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché era pacifico che la sentenza del giudice ordinario non fosse stata eseguita, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto proponibile dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 414 c.p.c.

    Individua il procedimento nel quale era stata pronunciata la sentenza del giudice ordinario costituente il titolo da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando sia incontestato che una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine perentorio, specificando l'attività necessaria per dare attuazione alla decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine successivo per l'esecuzione e consentendogli di delegare gli atti necessari.
  • L'attività del commissario ad acta può essere svolta senza compenso ulteriore quando il commissario è un dirigente dell'Amministrazione e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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