Cassazione Penale, Sentenza n. 18041/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato prescritti più capi di imputazione e aveva confermato la condanna per il capo f) (art. 483 c.p.). Le censure principali riguardavano: presunta violazione del combinato artt. 125 e 530 c.p.p. per la mancata verifica integrale della responsabilità alla luce della confisca; contestazione dell'esistenza della lottizzazione abusiva; inesistenza del falso ideologico e travisamento delle prove; utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 11/12/2014 e di dichiarazioni esterne al dibattimento; violazioni procedurali relative all'acquisizione di documenti in udienza e alla mancata risposta della Corte di appello a specifiche doglianze; mancanza del dolo per Locci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che la statuizione sulla confisca urbanistica non era stata impugnata e quindi è divenuta irrevocabile; ha confermato la legittimità dell'utilizzo del processo verbale della Guardia di Finanza come documento acquisibile ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; ha dichiarato inammissibili le doglianze che in realtà miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, soprattutto trovandosi il caso in una doppia conforme fra primo e secondo grado; ha ritenuto inammissibili le eccezioni procedurali non dedotte tempestivamente e ha applicato il principio della prova di resistenza richiedendo che, per ottenere l'espunzione di elementi, il ricorrente dimostri l'incidenza di tale espunzione sull'esito processuale; ha esteso l'inammissibilità anche ai motivi nuovi depositati successivamente; conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'obbligo di versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma del codice penale che disciplina il reato per il quale sono stati condannati i ricorrenti al capo f); la Corte ha ritenuto provata la fattispecie relativamente al capo f).
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in combinato con l'art. 530 c.p.p.; la Corte ricorda che, se si impugna una sentenza di prescrizione per chiedere l'assoluzione, bisogna dedurre elementi specifici idonei a escludere il fatto o il dolo, altrimenti il ricorso è inammissibile.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha interpretato la doglianza come tentativo di riesame del compendio probatorio, non consentito in Cassazione quando manca una deduzione specifica idonea a far pronunciare l'assoluzione.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che consente la pronuncia immediata di assoluzione quando dagli atti emerge in modo evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso; la Corte ricorda che l'onere di specificare elementi evidenti ricade sul ricorrente che impugna una prescrizione.
art. 44 comma 2 d.P.R. 380/2001
Norma richiamata in relazione alla confisca urbanistica disposta in primo grado; la Corte ha osservato che la statuizione relativa alla confisca non era stata impugnata e pertanto è divenuta irrevocabile.
art. 234 cod. proc. pen.
Norma che permette l'acquisizione e l'utilizzo in dibattimento di documenti extraprocessuali; la Corte ha ritenuto che il processo verbale della Guardia di Finanza sia documento ricognitivo acquisibile ai sensi di questa norma.
art. 493 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in modo inadeguato; la Corte ha precisato che la disciplina della 'concordanza' per l'acquisizione di atti dal fascicolo del pubblico ministero non si applicava al caso concreto.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità rilevabili d'ufficio; la Corte ha distinto le eccezioni di inutilizzabilità degli atti prodotti dal pubblico ministero come eccezioni non assimilabili a quelle dell'art. 191 e quindi rilevabili solo su eccezione di parte e in termini di deducibilità ex art. 182 c.p.p.
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamata per il principio di deducibilità delle nullità; la Corte ha osservato che eccezioni di inutilizzabilità devono essere sollevate tempestivamente secondo i criteri di questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che stabilisce l'onere delle spese e il versamento dovuto in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'applicazione di tale onere ai ricorrenti.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti e altre pronunce)
Principio consolidato secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il controllo di legittimità è limitato e non consente il riesame della motivazione di merito salvo che il ricorrente indichi elementi evidenti idonei a determinare l'assoluzione.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata dichiara la prescrizione, in Cassazione il ricorrente deve dedurre elementi specifici e manifesti che dimostrino l'errore affinche sia possibile ottenere l'assoluzione ex art. 129 c.p.p.; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Una statuizione patrimoniale o autorizzativa (es. confisca urbanistica) non impugnata diventa irrevocabile e rende inammissibili censure connesse che presuppongono la sua riforma.
- Il processo verbale della Guardia di Finanza e documenti analoghi sono qualificabili come documenti extraprocessuali acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; la loro inutilizzabilità deve essere eccepita tempestivamente dalla difesa.
- In Cassazione non si può effettuare un nuovo apprezzamento del compendio probatorio; le doglianze che implicano un riesame della valutazione delle prove sono inammissibili salvo che vi siano profili di diritto evidenti o la prova di resistenza che dimostri l'incidenza decisiva dell'atto da espungere.
- La regola della prova di resistenza richiede che chi invoca l'inutilizzabilità di singoli elementi dimostri che, se eliminati, le rimanenti prove non giustificherebbero lo stesso convincimento.
- In presenza di una doppia conforme, la motivazione del giudice d'appello si integra con quella di primo grado: il ricorrente deve confrontarsi con l'intero corpo motivazionale combinato.
- Le eccezioni procedurali relative all'acquisizione di documenti o atti devono essere sollevate nel corso dell'udienza in cui l'atto è prodotto; se non rilevate tempestivamente, sono normalmente inammissibili.
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