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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18041/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato prescritti più capi di imputazione e aveva confermato la condanna per il capo f) (art. 483 c.p.). Le censure principali riguardavano: presunta violazione del combinato artt. 125 e 530 c.p.p. per la mancata verifica integrale della responsabilità alla luce della confisca; contestazione dell'esistenza della lottizzazione abusiva; inesistenza del falso ideologico e travisamento delle prove; utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 11/12/2014 e di dichiarazioni esterne al dibattimento; violazioni procedurali relative all'acquisizione di documenti in udienza e alla mancata risposta della Corte di appello a specifiche doglianze; mancanza del dolo per Locci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che la statuizione sulla confisca urbanistica non era stata impugnata e quindi è divenuta irrevocabile; ha confermato la legittimità dell'utilizzo del processo verbale della Guardia di Finanza come documento acquisibile ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; ha dichiarato inammissibili le doglianze che in realtà miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, soprattutto trovandosi il caso in una doppia conforme fra primo e secondo grado; ha ritenuto inammissibili le eccezioni procedurali non dedotte tempestivamente e ha applicato il principio della prova di resistenza richiedendo che, per ottenere l'espunzione di elementi, il ricorrente dimostri l'incidenza di tale espunzione sull'esito processuale; ha esteso l'inammissibilità anche ai motivi nuovi depositati successivamente; conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'obbligo di versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma del codice penale che disciplina il reato per il quale sono stati condannati i ricorrenti al capo f); la Corte ha ritenuto provata la fattispecie relativamente al capo f).

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in combinato con l'art. 530 c.p.p.; la Corte ricorda che, se si impugna una sentenza di prescrizione per chiedere l'assoluzione, bisogna dedurre elementi specifici idonei a escludere il fatto o il dolo, altrimenti il ricorso è inammissibile.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha interpretato la doglianza come tentativo di riesame del compendio probatorio, non consentito in Cassazione quando manca una deduzione specifica idonea a far pronunciare l'assoluzione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che consente la pronuncia immediata di assoluzione quando dagli atti emerge in modo evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso; la Corte ricorda che l'onere di specificare elementi evidenti ricade sul ricorrente che impugna una prescrizione.

  • art. 44 comma 2 d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata in relazione alla confisca urbanistica disposta in primo grado; la Corte ha osservato che la statuizione relativa alla confisca non era stata impugnata e pertanto è divenuta irrevocabile.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Norma che permette l'acquisizione e l'utilizzo in dibattimento di documenti extraprocessuali; la Corte ha ritenuto che il processo verbale della Guardia di Finanza sia documento ricognitivo acquisibile ai sensi di questa norma.

  • art. 493 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in modo inadeguato; la Corte ha precisato che la disciplina della 'concordanza' per l'acquisizione di atti dal fascicolo del pubblico ministero non si applicava al caso concreto.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità rilevabili d'ufficio; la Corte ha distinto le eccezioni di inutilizzabilità degli atti prodotti dal pubblico ministero come eccezioni non assimilabili a quelle dell'art. 191 e quindi rilevabili solo su eccezione di parte e in termini di deducibilità ex art. 182 c.p.p.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio di deducibilità delle nullità; la Corte ha osservato che eccezioni di inutilizzabilità devono essere sollevate tempestivamente secondo i criteri di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce l'onere delle spese e il versamento dovuto in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'applicazione di tale onere ai ricorrenti.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti e altre pronunce)

    Principio consolidato secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il controllo di legittimità è limitato e non consente il riesame della motivazione di merito salvo che il ricorrente indichi elementi evidenti idonei a determinare l'assoluzione.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata dichiara la prescrizione, in Cassazione il ricorrente deve dedurre elementi specifici e manifesti che dimostrino l'errore affinche sia possibile ottenere l'assoluzione ex art. 129 c.p.p.; altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Una statuizione patrimoniale o autorizzativa (es. confisca urbanistica) non impugnata diventa irrevocabile e rende inammissibili censure connesse che presuppongono la sua riforma.
  • Il processo verbale della Guardia di Finanza e documenti analoghi sono qualificabili come documenti extraprocessuali acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; la loro inutilizzabilità deve essere eccepita tempestivamente dalla difesa.
  • In Cassazione non si può effettuare un nuovo apprezzamento del compendio probatorio; le doglianze che implicano un riesame della valutazione delle prove sono inammissibili salvo che vi siano profili di diritto evidenti o la prova di resistenza che dimostri l'incidenza decisiva dell'atto da espungere.
  • La regola della prova di resistenza richiede che chi invoca l'inutilizzabilità di singoli elementi dimostri che, se eliminati, le rimanenti prove non giustificherebbero lo stesso convincimento.
  • In presenza di una doppia conforme, la motivazione del giudice d'appello si integra con quella di primo grado: il ricorrente deve confrontarsi con l'intero corpo motivazionale combinato.
  • Le eccezioni procedurali relative all'acquisizione di documenti o atti devono essere sollevate nel corso dell'udienza in cui l'atto è prodotto; se non rilevate tempestivamente, sono normalmente inammissibili.

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