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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 141 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo proposto nei confronti di Google LLC per ottenere la rimozione dai risultati di ricerca di 24 URL associati al nome del reclamante, relativi a articoli di stampa del 2012 su un procedimento disciplinare nel Regno Unito conclusosi con la radiazione dall’albo dei medici. L’Autorità ha ritenuto non decidibili alcuni URL perché già non visibili nei risultati di ricerca e ha respinto il reclamo per gli altri, valorizzando la gravità dei fatti, il loro collegamento con il ruolo professionale dell’interessato e l’attuale interesse pubblico alla conoscenza delle notizie. È stata quindi negata la deindicizzazione richiesta.

Reclamo contro Google LLC per la deindicizzazione di URL collegati al nome di un interessato e a notizie di stampa su un procedimento disciplinare estero

Reclamo contro Google LLC per deindicizzazione di URL collegati a notizie su procedimento disciplinare

Il Garante ha esaminato un reclamo presentato nei confronti di Google LLC da un interessato residente in Italia, volto a ottenere la rimozione dai risultati del motore di ricerca di 24 URL associati al suo nominativo. Gli URL rinviavano ad articoli di stampa del 2012 relativi a un procedimento disciplinare svolto nel Regno Unito, conclusosi con la radiazione dell’interessato dall’albo dei medici britannico per gravi condotte contestate nei confronti di minori.

Origine del reclamo e contenuto della richiesta

Il reclamante, assistito da difensori, ha invocato il diritto all’oblio sostenendo che le notizie fossero risalenti, non più attuali e lesive della propria reputazione. Ha affermato che non vi fosse mai stato alcun procedimento penale a suo carico e che le accuse si sarebbero rivelate infondate, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di inesattezza dei risultati di ricerca e quella nazionale sulla deindicizzazione globale.

Difese di Google LLC

Google ha distinto tre gruppi di URL. Per alcuni ha rappresentato che le pagine non comparivano più nei risultati di ricerca associati al nome del reclamante; per altri che i contenuti erano inaccessibili perché protetti da registrazione; per i restanti ha negato la deindicizzazione. La società ha sostenuto che le condotte descritte nei contenuti erano di estrema gravità, collegate all’esercizio della professione e ad attività filantropiche tuttora svolte dall’interessato, e che esisteva un persistente interesse pubblico a reperire tali informazioni. Ha inoltre escluso un obbligo generale di deindicizzazione su tutte le versioni del motore di ricerca.

Quadro normativo richiamato

Nel provvedimento sono richiamati:

  • l’art. 3, par. 1, GDPR, in relazione al principio di stabilimento;
  • l’art. 55, par. 1, GDPR, sulla competenza dell’Autorità;
  • gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, in tema di cancellazione e opposizione;
  • l’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, quale base del potere decisionale sul reclamo;
  • l’art. 77 GDPR, per la proposizione del reclamo;
  • l’art. 78 GDPR e gli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, per l’opposizione giurisdizionale;
  • l’art. 168 Codice privacy, menzionato come norma sulla falsità nel procedimento dinanzi al Garante.

Valutazione del Garante sul diritto all’oblio

L’Autorità ha osservato che, nella valutazione del diritto all’oblio nei motori di ricerca, occorre considerare non solo il tempo trascorso, ma anche i criteri individuati dalle Linee guida del 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019. Nel caso concreto ha ritenuto che le notizie fossero ancora rilevanti per il pubblico, poiché riferite a condotte di particolare gravità e preoccupazione sociale, riconducibili all’uso abusivo della posizione professionale del reclamante e alla sua successiva radiazione disciplinare. Ha quindi dato prevalenza all’interesse collettivo alla conoscenza dei fatti rispetto all’interesse individuale alla deindicizzazione.

Esito finale

Il Garante ha preso atto che per alcuni URL non vi era più visibilità nei risultati di ricerca associati al nome dell’interessato, escludendo in tali casi l’adozione di ulteriori provvedimenti. Per i restanti URL ha dichiarato il reclamo infondato e ha negato la richiesta di deindicizzazione. Il provvedimento si conclude con l’indicazione dei rimedi giurisdizionali esperibili davanti al giudice ordinario entro i termini previsti.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste del reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato nel settembre 2023 contro Google LLC. Il reclamante chiedeva la deindicizzazione di 24 URL, reperibili cercando il suo nome e cognome, che rinviavano ad articoli di stampa del 2012 su un procedimento disciplinare avviato nel Regno Unito per presunti abusi sessuali su minori e concluso con la radiazione dall’albo dei medici britannico.

Difese del reclamante

L’interessato ha sostenuto che le accuse erano infondate e che non vi era stato alcun procedimento penale a suo carico. Ha richiamato il tempo trascorso dai fatti, la presunta perdita di attualità delle notizie e la necessità di una deindicizzazione globale, invocando la giurisprudenza europea e di legittimità in tema di diritto all’oblio.

Posizione di Google

Google ha rappresentato che alcuni URL non risultavano più visibili tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante; altri erano inaccessibili perché dietro registrazione; per i restanti ha opposto il diniego alla deindicizzazione, valorizzando la gravità delle condotte contestate, il ruolo professionale dell’interessato e la natura giornalistica dei contenuti. Ha inoltre escluso un obbligo generale di rimozione su tutte le versioni del motore di ricerca, sostenendo che l’eventuale deindicizzazione vada limitata alle versioni UE.

Valutazioni del Garante

L’Autorità ha richiamato gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, nonché i criteri delle Linee guida WP del 2014 e delle Linee guida EDPB n. 5/2019 sul diritto all’oblio applicato ai motori di ricerca. Ha ritenuto che, per gli URL già non visibili nei risultati di ricerca, non vi fossero i presupposti per adottare ulteriori provvedimenti. Per gli altri URL, ha considerato che le notizie riportavano fatti di particolare gravità e rilievo sociale, connessi all’esercizio della professione dell’interessato e alle sue attività filantropiche, e che permaneva un interesse della collettività alla loro conoscenza.

Esito e rimedi

Il Garante ha dichiarato il reclamo infondato quanto alla richiesta di deindicizzazione degli URL contestati e ha preso atto dell’assenza di visibilità di alcuni altri URL nei risultati associati al nome del reclamante. È stata indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.

Come è indicizzato

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