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Ordinanza

Ordinanza n. 5520/2026 - Roma, Sezione 5T

per la sollecitazione del commissario ad acta nominato nel ricorso rg. 13004/23 definito con sentenza n.7443/2025, pubblicata il 29/05/2025 e comunicata in pari data al Ministero dell’istruzione e del merito;

Giustizia amministrativa202313004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di sollecitazione e, in via subordinata, di sostituzione del commissario ad acta nominato in un precedente giudizio avverso il silenzio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito della sentenza n. 7443/2025, che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio formatosi sull'istanza di riconoscimento di un titolo estero, assegnando al Ministero un termine di 40 giorni e al commissario ad acta un ulteriore termine di 90 giorni, la ricorrente ha chiesto di sollecitare il commissario, deducendo l'inutile decorso dei termini senza l'adozione del provvedimento conclusivo. In via subordinata ha chiesto la revoca del commissario e la sua sostituzione. Successivamente ha dichiarato di avere rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo estero, facendo venir meno l'interesse alla definizione dell'incidente esecutivo.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'istanza del 17 febbraio 2026. La rinuncia all'istanza sostanziale di riconoscimento del titolo estero è stata ritenuta idonea a far venir meno l'interesse alla sollecitazione dell'attività del commissario ad acta e alla sua eventuale sostituzione, considerato che il precedente giudizio sul silenzio era già stato definito con sentenza di accoglimento. Le spese della fase sono state dichiarate irripetibili, poiché l'Amministrazione resistente non aveva svolto attività processuale.

Massime di principio

  • La rinuncia dell'interessato all'istanza amministrativa sostanziale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità dell'incidente esecutivo volto a sollecitare o sostituire il commissario ad acta nominato in un precedente giudizio sul silenzio.
  • Quando l'interesse alla definizione dell'attività amministrativa viene meno dopo la sentenza che ha accolto il ricorso avverso il silenzio, non sussiste più un interesse attuale alla prosecuzione della fase esecutiva relativa all'adozione del provvedimento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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