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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28576/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dipendente, assunto a tempo pieno presso un'azienda sanitaria provinciale con la qualifica di tecnico della prevenzione, aveva ottenuto in precedenza la trasformazione del rapporto in part-time per un periodo determinato, con autorizzazione a svolgere attività libero-professionale di architetto. Alla scadenza del part-time aveva chiesto la proroga del regime ridotto; l'azienda aveva negato la prosecuzione richiamando esigenze di riorganizzazione e di copertura integrale del servizio, e aveva poi respinto anche la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale in costanza di rapporto a tempo pieno ma fuori orario di servizio. Il lavoratore aveva quindi agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei dinieghi e il risarcimento dei danni derivati dall'impossibilità di svolgere l'attività professionale. In appello, l'azienda aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e il rigetto di tutte le domande; il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello; 2) motivazione apparente e omesso esame del fatto della precedente proroga del part-time nel 2011; 3) motivazione incomprensibile e omesso esame delle prove testimoniali sulle effettive ragioni organizzative; 4) violazione della disciplina sul part-time nel pubblico impiego e dei canoni di correttezza e buona fede, sostenendo che la P.A. dovesse motivare specificamente il diniego e che il potere non fosse arbitrario; 5) omessa pronuncia sull'appello relativo al risarcimento del danno e sulla richiesta di CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia non è configurabile, in questi termini, sulle eccezioni di rito. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi secondo e terzo perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito, della motivazione e delle prove, non consentita in cassazione, e perché il fatto storico dedotto non era decisivo. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, dopo la riforma normativa del 2008, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time nelle amministrazioni pubbliche non costituisce più un diritto soggettivo potestativo del dipendente, ma è subordinata all'assenso dell'amministrazione, che può negarla per pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio; i canoni di correttezza e buona fede impongono solo che la valutazione avvenga in modo non arbitrario e su concrete esigenze organizzative, senza consentire al giudice di sostituirsi all'amministrazione. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo perché la domanda risarcitoria e la questione della CTU erano state assorbite dal rigetto della pretesa principale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di domande o questioni di merito; non ricorre, secondo la Corte, rispetto alle eccezioni di rito se non viene specificamente dedotto il relativo error in procedendo.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o presenta anomalie estreme; non è sufficiente lamentare un difetto di sufficienza o una diversa lettura delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati come violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatti decisivi sono scrutinati nei limiti rigorosi del giudizio di legittimità, senza rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 1, comma 58, L. n. 662/1996

    Nel testo originario attribuiva al dipendente un meccanismo sostanzialmente automatico di trasformazione del rapporto in part-time, salvo conflitto di interessi o grave pregiudizio alla funzionalità; nel testo modificato dalla riforma del 2008 la trasformazione è subordinata alla concessione dell'amministrazione e può essere negata per pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa.

  • art. 73 D.L. n. 112/2008

    Ha riformulato la disciplina del part-time nel pubblico impiego, eliminando l'automatismo della trasformazione e valorizzando le esigenze organizzative dell'amministrazione.

  • art. 16 L. n. 183/2010

    Consente alle amministrazioni pubbliche di riesaminare i provvedimenti di concessione del part-time adottati prima della riforma del 2008, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

  • art. 1175 c.c.

    I canoni di correttezza operano come regola di esercizio del potere discrezionale, imponendo di perseguire l'interesse organizzativo con il minor sacrificio possibile per l'altra parte, ma senza annullare il potere attribuito dalla legge.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede, ma la Corte ribadisce che nel caso concreto rilevano i canoni generali di correttezza nell'esercizio del potere amministrativo-datoriale.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del rapporto non consente al giudice di sostituirsi al datore pubblico nella valutazione delle esigenze organizzative, ma impone solo un esercizio non arbitrario del potere.

  • art. 97 Cost.

    Le scelte sull'assetto del part-time nel pubblico impiego devono essere lette in coerenza con i principi di efficienza e buon andamento degli uffici pubblici.

  • art. 2 Cost.

    La Corte collega i doveri di correttezza e buona fede al principio di solidarietà, come criterio di bilanciamento tra gli interessi delle parti del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, dopo la riforma del 2008, non è più un diritto automatico del dipendente ma è rimessa alla valutazione dell'amministrazione, che può negarla quando il passaggio arrechi pregiudizio alla funzionalità del servizio.
  • I canoni di correttezza e buona fede, anche nel rapporto di lavoro pubblico, non eliminano il potere discrezionale attribuito al datore di lavoro pubblico, ma impongono che esso sia esercitato sulla base di concrete esigenze organizzative e in modo non arbitrario.
  • In cassazione non è deducibile una mera critica alla sufficienza o persuasività della motivazione; il controllo è limitato alle anomalie motivazionali estreme e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione sulla domanda o eccezione di merito; non sussiste quando la questione risulti assorbita dal rigetto della pretesa principale o quando si tratti di eccezioni di rito non correttamente veicolate come error in procedendo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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