Cassazione Civile, Ordinanza n. 23153/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato che il decreto di estinzione n. 8398/2024 sia integrato nel dispositivo con la formula di distrazione delle spese in favore degli avvocati antistatari, dopo le parole "ed agli accessori di legge". Ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come procedimento non contenzioso.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
I difensori della parte vittoriosa nel precedente giudizio di legittimità hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel decreto di estinzione pronunciato ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., poiché nel dispositivo era stata liquidata la condanna alle spese a carico della controparte, ma era stata omessa la statuizione di distrazione in loro favore, nonostante la relativa richiesta nel controricorso e la dichiarazione di antistatari. La Corte ha rilevato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c.; ha inoltre ritenuto validamente instaurato il contraddittorio mediante comunicazione di cancelleria ai difensori delle parti. Accolto il ricorso, la Corte ha disposto la correzione del decreto n. 8398/2024 aggiungendo, nel dispositivo, le parole che dispongono la distrazione delle spese in favore dei difensori istanti ex art. 93 c.p.c.; non ha provveduto sulle spese del presente procedimento, ritenuto non contenzioso.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Rimedio utilizzabile per la correzione di errori materiali anche quando l'errore consista nell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 288 c.p.c.
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali richiamato dalla Corte come mezzo appropriato.
art. 93 c.p.c.
La correzione dell'omessa distrazione è coerente con la norma che disciplina la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta e, nei casi previsti, abbia attestato il pagamento del proprio credito.
art. 380-bis c.p.c.
Il decreto pronunciato in esito alla proposta di definizione non opposta può essere oggetto di correzione di errore materiale.
art. 391-bis c.p.c.
Estende il procedimento di correzione degli errori materiali anche ai provvedimenti della Corte di cassazione, includendo il decreto ex art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese integra un errore materiale correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non una statuizione da far valere mediante ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non ha natura di domanda autonoma.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche ai decreti della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c., che accomuna il decreto ex art. 380-bis c.p.c. a sentenza e ordinanza ai fini della correzione.
- La notificazione dell'istanza di correzione per omessa distrazione delle spese non deve essere eseguita anche alla parte assistita dal difensore antistatario, essendo sufficiente il contraddittorio instaurato nei confronti dei difensori delle parti.
- Quando il procedimento di correzione ha natura non contenziosa, non va pronunciata una statuizione sulle spese del medesimo procedimento.
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