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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26199/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore che aveva prestato attività come operatore agricolo a tempo determinato presso una struttura dell'ente pubblico aveva agito per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'ente, ritenendo legittima la successione dei contratti e la disciplina applicabile ai rapporti agricoli stagionali. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità/improcedibilità dell'appello per inesatta notifica dell'atto e del decreto di fissazione dell'udienza al domicilio digitale del difensore, indicato solo per comunicazioni; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la prestazione non fosse riconducibile ad attività stagionale legittimante la deroga; 3) errata qualificazione delle mansioni come operaio agricolo, anziché come mansioni non rientranti nella stagionalità invocata; 4) errata applicazione della normativa regionale siciliana e della contrattazione collettiva in tema di operai agricoli e florovivaisti; 5) violazione delle regole sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, terzo e quarto, ritenendo assorbiti il quinto e le ulteriori censure interne ai motivi accolti, perché la Corte territoriale aveva fatto cattivo governo della disciplina dei contratti a termine e non aveva svolto il necessario accertamento in concreto sulla natura stagionale delle mansioni svolte e sui relativi oneri probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla notifica dell'appello, ritenendo valida la notifica via PEC al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica ad uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, richiamando precedenti recenti che escludono che l'ente pubblico in questione possa essere qualificato imprenditore agricolo e affermano che la deroga al limite di durata dei contratti a termine vale solo per attività stagionali in senso stretto, da provare specificamente dal datore di lavoro. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si era discostata da tali principi, avendo applicato una disciplina non pertinente e omesso di verificare in concreto se le mansioni effettive fossero stagionali o complementari ad attività stagionali, con conseguente assorbimento del quinto motivo sulle spese. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché decida nel merito attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    La censura sulla notifica dell'appello è stata respinta perché la notifica al domicilio digitale del difensore è stata ritenuta valida.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    L'introduzione del domicilio digitale consente la notificazione al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.

  • Legge n. 221/2012

    Richiamata quale norma di conversione dell'art. 16-sexies D.L. n. 179/2012.

  • D.L. n. 90/2014

    Richiamato quale modifica normativa dell'art. 16-sexies D.L. n. 179/2012.

  • Legge n. 114/2014

    Richiamata quale norma di conversione del D.L. n. 90/2014.

  • art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005

    Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al proprio ordine, che lo inserisce nei registri pubblici.

  • D.M. n. 44/2011

    Richiamato per il sistema ReGIndE gestito dal Ministero della giustizia.

  • art. 325 c.p.c.

    Ai fini del decorso del termine di impugnazione è sufficiente la notifica della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.

  • art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001

    La deroga al limite di durata dei contratti a termine vale solo per attività stagionali in senso stretto e richiede specifica prova delle mansioni e della loro stagionalità.

  • art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001

    Non è applicabile ai rapporti dell'ente, poiché questo non è imprenditore agricolo.

  • art. 19 D.Lgs. n. 81/2015

    La disciplina dei contratti a termine si applica con il limite della stagionalità rigorosamente intesa.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015

    La proroga del regime speciale è ammessa solo per attività stagionali in senso stretto.

  • art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015

    Non applicabile alla fattispecie secondo la qualificazione dell'ente come non imprenditore agricolo.

  • art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    Il contratto collettivo mostra che non tutti i lavoratori a termine rientrano nella deroga di durata massima.

  • art. 2135 c.c.

    L'ente non può essere qualificato imprenditore agricolo ai sensi di questa norma.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    L'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le motivazioni di precedenti conformi sono richiamate per relationem.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti processuali al difensore, dopo l'introduzione del domicilio digitale, è valida se eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, anche quando il domicilio sia stato indicato ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.
  • In presenza di più procuratori costituiti, la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti processuali rilevanti, inclusa la decorrenza del termine breve per impugnare.
  • In tema di contratti a tempo determinato, la deroga al limite massimo di durata è consentita solo per attività stagionali in senso stretto; non basta la mera appartenenza del settore produttivo ad un comparto normalmente caratterizzato da ciclicità.
  • L'elencazione delle attività stagionali contenuta nella normativa speciale è tassativa e non può essere estesa per analogia; anche la contrattazione collettiva deve individuare in modo specifico le attività stagionali rilevanti.
  • Quando il lavoratore contesti la natura stagionale delle mansioni svolte, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente eseguite; grava sul datore di lavoro l'onere di provare sia la causale stagionale del contratto sia la riconducibilità delle prestazioni all'ambito consentito dalla disciplina speciale.
  • Un ente pubblico non economico non è, per ciò solo, imprenditore agricolo: la disciplina speciale prevista per i datori di lavoro agricoli non si applica automaticamente ai suoi rapporti di lavoro a termine.
  • Se la sentenza di merito applica una disciplina derogatoria senza verificare la concreta corrispondenza tra mansioni svolte e attività stagionali tipizzate, la decisione è cassabile per errata applicazione della normativa e per omesso accertamento in fatto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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