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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41649/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente è stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 per avere, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 01/10/2014, dichiarato falsamente che il proprio nucleo familiare era costituito dal solo istante e di avere reddito imponibile pari a 0,00 euro, mentre risultava invece avere moglie e figli percettori di redditi e aver percepito una indennità di 7.410,00 euro nell'anno 2013. In cassazione l'imputato ha contestato: 1) la mancanza del dolo perché era ristretto in carcere ed aveva perso la residenza anagrafica e perché riteneva che il trattamento pensionistico/indennità non fosse reddito; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per esiguità del danno; 3) l'estinzione del reato per prescrizione essendo il fatto del 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, ritenendo sussistente il dolo generico in quanto l'imputato ha consapevolmente taciuto i redditi dei familiari; ha affermato che il rapporto di convivenza ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio prescinde dalla coabitazione fisica e non è escluso dallo stato di detenzione di un componente (richiamando la giurisprudenza: Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio). Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 131-bis perché la difesa non lo aveva invocato in sede di gravame e quindi la questione è preclusa in cassazione. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione: la recidiva reiterata e gli atti interruttivi producono un termine massimo di prescrizione (per il fatto del 2014) pari a 16 anni e 8 mesi ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p., dunque il reato non era prescritto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 115/2002, art. 95

    La norma sanziona la falsità delle dichiarazioni rese per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha ritenuto che la mancata indicazione dei componenti del nucleo familiare e dei loro redditi costituisca dichiarazione falsa e che l'omissione possa configurare il dolo necessario.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la valutazione perché la relativa eccezione non era stata proposta dalla difesa in sede di gravame, risultando pertanto preclusa in cassazione.

  • Codice penale, art. 161, comma 2

    Regola il computo dei termini di prescrizione; la Corte ha applicato la disciplina tenendo conto della recidiva reiterata e degli atti interruttivi, determinando un termine massimo di prescrizione (per il fatto del 2014) pari a 16 anni e 8 mesi, quindi non estintivo.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023 (Mustacchio)

    Principio interpretativo richiamato: il rapporto di convivenza familiare, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, prescinde dalla coabitazione fisica e non viene meno a causa dello stato di detenzione di uno dei componenti; pertanto il detenuto deve comunque indicare i redditi dei familiari conviventi.

Massime di principio

  • Per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è obbligatorio indicare i componenti del nucleo familiare e i loro redditi anche se il richiedente è detenuto: la convivenza ai fini del calcolo del reddito prescinde dalla coabitazione fisica.
  • Le indennità, trattamenti pensionistici o altri emolumenti ricevuti vanno valutati come possibili redditi da dichiarare, salvo diversa specifica normativa; il loro occultamento può integrare il reato di falsa dichiarazione.
  • Le questioni di diritto sostanziale rilevanti per ottenere una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito, altrimenti restano precluse in sede di cassazione.
  • Il calcolo della prescrizione può essere sostanzialmente allungato dalla recidiva e dagli atti interruttivi; prima di contestare l'estinzione per prescrizione è necessario verificare la presenza di recidive e di interruzioni del termine.
  • In reati di dichiarazioni mendaci l'accertamento del dolo può fondarsi sulla consapevole omissione di informazioni rilevanti (es. redditi familiari), per cui l'assenza di coabitazione o la perdita della residenza non esentano dall'obbligo dichiarativo.

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