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Sentenza

Sentenza n. 2382/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 3/2024.

Giustizia amministrativa202505240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 3/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia, notificata il 19 aprile 2024 e divenuta irrevocabile, che aveva condannato l'amministrazione a riconoscere la carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.500 euro. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza passata in giudicato riconosceva gli importi dovuti e che l'amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda nei successivi 60 giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente pubblico. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto alla luce della nomina del commissario ad acta e dell'eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi del comma 4, lett. e)

    Il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora, ma deve escluderla quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine di 120 giorni previsto dall'art. 14

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando una sentenza passata in giudicato riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione e l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine determinato, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi sia attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e stabilendo un termine per l'esecuzione dell'incarico.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua; tale valutazione può fondarsi sulla già disposta nomina del commissario ad acta e sull'esigenza di evitare una sanzione eccessivamente afflittiva o una locupletazione, anche considerando la natura seriale del contenzioso e la particolare mole degli affari gravanti sull'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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