Cassazione Penale, Sentenza n. 32771/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per concorso nei reati connessi all'uso di documenti falsi per il rinnovo del permesso di soggiorno. Ha dedotto: (1) errore di applicazione di legge e vizio di motivazione per travisamento rispetto all'attribuzione della materiale contraffazione, sostenendo che la pratica era stata materialmente gestita dalla sorella e non vi era prova che egli avesse materialmente falsificato i documenti o fosse consapevole delle contraffazioni; contesta inoltre l'attendibilità della persona offesa (Marsigliese) e che dichiarazioni di ospitalità e sostitutive possano essere considerate ideologicamente false in presenza di un rapporto sentimentale. (2) difetto di motivazione e travisamento della prova in ordine all'elemento materiale e al dolo specifico richiesto dall'art. 5, comma 8-bis d.lgs. 286/1998; sottolinea l'irrilevanza dell'assoluzione della sorella e chiede che sia escluso il dolo specifico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, confermando che la sentenza di appello ha fornito motivazione puntuale ed esaustiva sulle conclusioni di responsabilità. È stato ritenuto provato che le dichiarazioni presentate per il rinnovo del permesso di soggiorno recavano sottoscrizioni non riconducibili alla Marsigliese (disconoscimento), che i due non convivevano e che l'imputato aveva ottenuto dalla persona offesa copia della carta d'identità con pretesti ingannevoli; tali elementi sono stati valorizzati come prova dell'utilizzo di documenti falsi e dell'esistenza del dolo specifico finalizzato all'ottenimento indebito del permesso. La Cassazione ha inoltre chiarito che l'assoluzione della sorella non crea conflitto di giudicati idoneo a scalfire la responsabilità dell'imputato, e ha ribadito il proprio limite a sindacare valutazioni di merito fondamentalmente fattuali e di credibilità, non ravvisando vizi logici o di motivazione tali da giustificare l'annullamento.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata in quanto trattasi di concorso di persone nel reato: l'imputato è stato ritenuto responsabile nel quadro di una pluralità di fattori e condotte che hanno portato all'uso di documenti falsi, anche se non gli è contestata la materiale contraffazione.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che sanziona l'uso di documenti, dichiarazioni o attestazioni falsi finalizzati all'ottenimento o al mantenimento del permesso di soggiorno. La Corte ha ritenuto che l'utilizzo di documenti compilati con dati falsi e con firma disconosciuta integri il dolo specifico richiesto dalla norma quando siano impiegati per conseguire l'indebito vantaggio del rinnovo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per l'indicazione dei motivi di ricorso e della loro elencazione formale; il ricorso è stato presentato conformemente alle prescrizioni procedurali.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, travisamento della prova, errata interpretazione di norme). La Corte ha ritenuto che le censure proposte dal ricorrente non dimostravano vizi di motivazione o travisamento tali da annullare la decisione di merito, richiamando il principio della limitata sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di fatto e di credibilità.
Massime di principio
- L'uso in procedura di documenti con dichiarazioni false o con firma disconosciuta può integrare il reato anche se non si contesta all'imputato la materiale falsificazione: il fatto di aver prodotto e utilizzato quei documenti per ottenere un vantaggio è elemento rilevante per il dolo.
- Il disconoscimento della firma da parte della presunta intestataria e la dimostrazione che le parti non convivevano costituiscono elementi di forte valore probatorio a carico di chi ha presentato i documenti.
- L'assoluzione di terzi coinvolti nella stessa vicenda (es. la sorella) non impedisce automaticamente la condanna dell'imputato quando emergano autonome e dirette prove di responsabilità nei suoi confronti; non sempre ricorre un conflitto di giudicati.
- La credibilità della persona offesa e dei testimoni, se valutata congruamente dal giudice di merito con motivazione logica, è difficile da rimettere in discussione in Cassazione; per ottenere esito favorevole è necessario dimostrare vizi motivazionali chiari e non proporre semplici rilette alternative dei fatti.
- In casi simili è essenziale concentrare le censure di legittimità su vizi formali o logici della motivazione e su errori di diritto, più che su una diversa ricostruzione fattuale; la Suprema Corte non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
- Per la difesa, è strategico puntare a dimostrare l'assenza del dolo specifico (es. prova che l'imputato ignorava la falsità, o che il documento non è stato effettivamente utilizzato per ottenere l'indebito vantaggio) e a smontare in modo specifico e documentato l'attendibilità delle fonti probatorie centrali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32585/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32587/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32590/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32591/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32592/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →