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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25306/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto contestava, in sostanza, la correttezza dell'identificazione dell'imputato, sostenendo che il riconoscimento operato dagli operanti non fosse affidabile. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava solo a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nei giudizi di merito ed era inoltre reiterativa di doglianze già formulate in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a una non consentita rivisitazione in fatto delle prove e che la Corte territoriale avesse già affrontato in modo analitico e non illogico la questione dell'identificazione, valorizzando gli elementi tratti dalle attività di polizia giudiziaria e dalle intercettazioni telefoniche, reputando attendibile il riconoscimento effettuato dagli operanti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito e del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di primo e secondo grado.
  • È inammissibile la censura che riproponga questioni già dedotte in appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione di attendibilità dell'identificazione dell'imputato, se sorretta da motivazione non illogica e fondata su elementi acquisiti nel procedimento, non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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