Cassazione Civile, Ordinanza n. 21831/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un atto di contestazione e irrogazione di sanzione relativo al prelievo di carburante agevolato per uso agricolo, effettuato per conto di una società semplice. In primo e secondo grado i giudici tributari hanno respinto le doglianze del contribuente, ritenendo che egli fosse stato posto a conoscenza delle ragioni dell'accertamento tramite il richiamo ai fatti oggetto di indagine penale e che non vi fosse vizio di motivazione o illegittimità dell'atto sanzionatorio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 e 12 della L. n. 212 del 2000 per mancata allegazione all'atto impugnato degli atti di indagine della Procura richiamati e non accessibili; con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse esaminato vari profili di appello, tra cui la legittimazione passiva, la legittimità della sanzione e del recupero dell'accisa e l'asserita carenza di prova dei fatti contestati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva riportato in modo sufficiente il contenuto dell'atto di contestazione e dei documenti richiamati, e comunque lo ha reputato infondato: l'obbligo di allegazione degli atti richiamati opera solo quando tali atti siano necessari a integrare la motivazione dell'atto impositivo, non quando il contenuto essenziale sia già noto o riprodotto nell'atto stesso e il richiamo abbia mera funzione narrativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per l'effetto della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile nel giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati va letto in funzione integrativa della motivazione: il contribuente ha diritto di conoscere gli atti il cui contenuto è necessario a sorreggere l'atto impositivo, non tutti quelli richiamati per mero rinvio narrativo.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente come base dell'obbligo informativo e motivazionale dell'amministrazione nel procedimento di verifica.
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione per relationem è legittima se l'atto conosciuto o conoscibile consente di comprendere integralmente la ragione dell'atto finale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge usato per il primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per il vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma processuale sulla motivazione della sentenza.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La doppia conforme preclude la deducibilità del vizio motivazionale in cassazione quando le due decisioni di merito sono conformi.
art. 50 d.lgs. n. 504 del 1995
Norma evocata dal ricorrente per contestare la legittimità della sanzione in materia di accise.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'obbligo dell'amministrazione di allegare gli atti richiamati nell'atto impositivo sussiste solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell'atto; non opera per richiami meramente narrativi o quando gli elementi essenziali siano già riportati nell'atto stesso.
- Per contestare utilmente la motivazione per relationem non basta allegare l'esistenza di atti non conosciuti: il contribuente deve indicare in modo specifico quali atti siano mancanti e dimostrare che il loro contenuto sia indispensabile per comprendere la pretesa fiscale.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando operi la c.d. doppia conforme tra primo e secondo grado, nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Le censure di legittimità devono essere formulate con sufficiente specificità, riportando i passaggi essenziali degli atti e dei documenti su cui si fondano, altrimenti il motivo è inammissibile.
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