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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21010/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza presentata da una società proprietaria di un ex complesso industriale, da tempo in stato di collabenza e fatiscenza, per ottenere la variazione della classificazione catastale in categoria F/2 con decorrenza retroattiva. L’ufficio aveva opposto un diniego espresso, confermando la decorrenza ex nunc del classamento attribuito su precedenti proposte della contribuente. In appello la commissione regionale ha ritenuto inammissibile l’impugnazione perché qualificata come diniego di autotutela non impugnabile; in subordine ne ha comunque escluso la fondatezza, ritenendo che il ritardo nell’emersione della situazione di collabenza fosse imputabile alla contribuente. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul contenzioso tributario e dell’autotutela, per avere escluso l’impugnabilità del diniego; 2) nullità della sentenza per motivazione insufficiente e omesso esame degli atti, quanto alla decorrenza ex tunc dello stato di collabenza; 3) violazione della disciplina tributaria e statutaria del contribuente, per avere attribuito alla sola contribuente l’inerzia nella denuncia dello stato di fatto; 4) violazione dei principi costituzionali e della disciplina catastale, per avere ritenuto che i fabbricati collabenti potessero costituire indice di ricchezza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che il diniego espresso con cui l’amministrazione finanziaria respinge una richiesta di variazione catastale del contribuente è un atto relativo alle operazioni catastali, e quindi impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546/1992, letto in combinato con l’art. 2, comma 2, dello stesso decreto. Ha inoltre chiarito che la domanda andava qualificata come istanza di variazione del classamento e non come mera istanza di autotutela. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2

    Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sulla consistenza, il classamento delle unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale; il diniego di variazione catastale rientra in tale ambito.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. f)

    Rende impugnabili gli atti relativi alle operazioni catastali; il diniego espresso di variazione catastale è qualificato come atto impugnabile.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies

    Richiamata nel motivo di ricorso, ma non decisiva nella ratio decidendi accolta.

  • Cost., artt. 24, 53 e 97

    Richiamati per sostenere l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’impugnabilità e per affermare il principio di capacità contributiva.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1

    Il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva non ha natura perentoria, ma ordinatoria.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    "I rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede"

    Giustifica la possibilità di correggere errori dichiarativi e di non mantenere somme non dovute.

  • d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, artt. 2, 3 e 6

    Richiamati nel quarto motivo; non decisivi nella ratio dell’accoglimento.

Massime di principio

  • In materia catastale, il diniego espresso o tacito dell’amministrazione a una richiesta di variazione del classamento proposta dal contribuente è impugnabile davanti al giudice tributario quando riguarda un’operazione catastale rientrante nell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
  • L’istanza del proprietario volta a correggere un classamento o una rendita catastale erronei va qualificata come domanda di variazione/rettifica dell’atto catastale, non come mera richiesta di autotutela, se mira a rimuovere un errore originario o a far constatare una diversa realtà di fatto o di diritto.
  • La rendita catastale ha efficacia meramente riflessa ai fini impositivi e non ha natura costitutiva di un’obbligazione fiscale; perciò il contribuente può chiedere la correzione di errori originari senza limiti temporali, in coerenza con il principio di capacità contributiva.
  • Se il riesame del classamento corregge errori originari o vizi intrinseci dell’atto, la rettifica ha efficacia ex tunc; se invece è fondato su elementi nuovi o sopravvenuti, l’efficacia è ex nunc.
  • Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile un’impugnazione e, solo ad abundantiam, esamina anche il merito, le argomentazioni di merito restano prive di effetti giuridici e la censura in cassazione deve investire anzitutto la statuizione di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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